Decontribuzione Sud: arriva la circolare operativa dell’INPS

decontribuzione Sud
Decontribuzione Sud

La legge 178 del 30 dicembre 2020 all’articolo 1 commi da 161 a 168 ha previsto la decontribuzione per le aziende che assumono al Sud, sono esclusi i contratti di lavoro agricolo, lavoro domestico. L’Inps con la circolare 90 del 27 luglio 2022 ha dato indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi a tale esonero contributivo per il periodo da luglio 2022 a dicembre 2022.

A quanto ammonta l’agevolazione Decontribuzione Sud?

La legge 178 del 2020 prevede l’esonero contributivo in misure diverse nel tempo, in particolare:

– 30% fino al 31 dicembre 2025;
– 20% per gli anni 2026 e 2027;
– 10% per gli anni 2028 e 2029.

In quali regioni si applica?

Tale esonero si applica a Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’obiettivo di questa disciplina di favore è preservare l’occupazione delle imprese del Mezzogiorno in prospettiva pluriennale, tale esigenza, ribadisce la circolare 90 del 2022, diventa ancora più importante visti gli eventi socio-economici, tra cui la guerra in Ucraina, che stanno caratterizzando gli ultimi mesi.

Possono richiedere il beneficio economico i datori di lavoro anche non imprenditori che abbiano subito gli effetti negativi della guerra in Ucraina e che siano collocati nelle 8 regioni interessate. Ricordiamo che tra gli eventi connessi alla guerra ci sono i costi dell’energia.

Esclusione dei benefici Decontribuzione Sud

Oltre ad essere esclusi alcuni contratti di lavoro e in particolare lavoro domestico e nel settore agricolo, vi è l’esclusione dal beneficio della decontribuzione Sud per:

  • consorzi di bonifica;
  • enti pubblici economici;
  • istituti autonomi case popolari;
  • enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  • ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
  • enti ecclesiastici;
  • enti morali;
  • consorzi industriali.

Sono inoltre escluse le imprese che operano nel settore finanziario e quelle sottoposte a sanzioni UE.

Dal punto di vista oggettivo la decontribuzione Sud non si applica ai premi e contributi Inail, inoltre non si applica per i versamenti ai fondi per il TFR e ai fondi interprofessionali.

Decontribuzione Sud e contratto di somministrazione di lavoro

Il beneficio viene riconosciuto anche nel caso in cui trattasi di contratto di somministrazione di lavoro, in questo caso se l’agenzia di somministrazione ha sede in una regione diversa rispetto a quelle ammesse al beneficio, l’esenzione viene applicata comunque se la sede effettiva di lavoro si trova in una delle regioni ammesse al beneficio. L’agevolazione viene comunque concessa tenendo in considerazione i limiti previsti per gli aiuti di Stato.

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Prestazioni pensionistiche

L’Inps precisa nella circolare che, in seguito all’applicazione di questa misura, resta comunque fermo il computo delle prestazioni pensionistiche per il lavoratore, cioè non vi è una perdita per il lavoratore sull’ammontare di pensione maturata.

Istruzioni operative

La circolare dell’Inps sulla Decontribuzione Sud detta anche le modalità operative per ottenere tale agevolazione per i mesi intercorrenti da luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Nel flusso Uniemens dovranno esporre per i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione:

  • elemento <Imponibile> e elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio la procedura è:

andare alla sezione <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il valore “N”. Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione dei lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A), dovrà essere concatenato alla data di assunzione, il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri; ad esempio: 202106091234567890) o, in sua mancanza, il codice fiscale;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’Anno Mese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Per coloro che non riuscissero ad adeguare i sistemi entro il mese di luglio, il beneficio riguardante il mese di luglio potrà essere esposto nei successivi (agosto, settembre e ottobre 2022). per il mese arretrato deve essere compilata la sezione “InfoAggcausaliContrib” .

Puoi scaricare la circolare 90 dell’Inps qui Circolare_numero_90_del_27-07-2022