Esterometro 2022 l’Agenzia delle entrate, con la sua circolare, detta le regole e le novità. Ad esempio incluse le fatture per i consumatori
Anche le fatture per i consumatori rientrano nell’esterometro 2022. A chiarirlo è l’agenzia delle entrate con la sua circolare la n.26 del 12.07.2022. In particolare la circolare fornisce alcuni chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transdfrontaliere. Regole introdotte dalla legge di bilancio 2021 del primo luglio 20021.
Si ricorda che l’esterometro è la comunicazione dei dati delle operazione transfrontraliere di cessione di beni e di prestazioni di servizio. Operazioni effettuate o ricevute, verso o da, soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Tuttavia si fanno rientrare anche le operazioni tra privati. La stessa comunicazione recita: “Fermo restando che l’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 non contiene una espressa indicazione al riguardo, si ritiene che la trasmissione debba avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori (in quest’ultimo caso, peraltro, stante la lettera a) del medesimo comma, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento).
Altro importante chiarimento è quello in merito all’Iva. I soggetti passivi Iva italiani che effetuano scambi di beni comunitari e/o di servizi “generici” con altri soggetti passivi Iva di altri membri dell’Unione Europea devono comunicare, ai fini dell’esterometro, tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, senza alcuna limitazione. E questo si deve fare indipendentemente dalla natura e dal fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.
Fermo restando, alla luce delle modifiche recata dall’art 12 del d.l. n.73 del 2022 che stabilisce che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente, ai fini IVA in Italia, sono quelli che costituiscono oggetto di comunicazione, solo quando hanno importo superiore a 5 mila euro. Ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritengono Iva inclusa.
In merito al termine entro il quale devono essere trasmessi i dati delle operazioni attive verso l’estero, la circolare così chiarisce. La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.
Mentre la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. Ecco quindi che non c’è un termine fisso, ma un termine mobile.
Infine l’Agenzia delle entrate chiarisce, in merito alla conservazione dei documenti, che non ci sono alcune modifiche. Pertanto “I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.
Infine l’Agenzia precisa che usufruendo del servizio gratuito di conservazione, tutti i documenti informatici transitati via SdI rispettano in modo automatico le regole di conservazione.
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