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Nessuna imposta di registro per queste cause di primo grado ma non solo

L’Italia è un paese dove la tassazione è ai più alti livelli tra tutti i paesi della Comunità Europea. Una delle imposte più frequenti a cui sono chiamati i contribuenti nel momento in cui effettuano alcuni atti pubblici è l’imposta di registro. Con una circolare recente però l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti di questa imposta, sottolineando il fatto che essa non è dovuta in determinate circostanze. Un argomento che riguarda i contribuenti interessati da cause legali giudiziarie, a prescindere dal grado di giudizio.

Imposta di registro, ecco quando c’è l’esonero

Come si legge sul sito “informazionefiscale.it“, vige una esenzione dall’imposta di registro per le cause che hanno una soglia entro i 1.033 euro. È ciò che si evince dalla circolare numero 30 che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato venerdì 29 luglio 2022. Ciò che il fisco italiano sottolinea con la circolare è che tale esonero dal versamento di questa imposta di registro non riguarda soltanto le cause di fronte al Giudice di Pace. In pratica non riguarda soltanto le cause di primo grado. Infatti l’esonero dal versamento dell’imposta di registro per le cause fino a 1.033 riguarda anche i gradi di giudizio successivi al primo.

L’Agenzia delle Entrate recepisce l’orientamento della giurisprudenza

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate si è reso necessario dopo che la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la ragione che impone il non caricamento dell’imposta di registro su quelle cause di importo irrisorio e sotto la determinata cifra prima citata. E tale esenzione per i contribuenti italiani interessati riguarda qualsiasi grado di giudizio e qualsiasi tribunale ordinario. In altri termini, il fisco italiano ha recepito quello che può benissimo essere considerato l’orientamento della giurisprudenza in materia, indicando la novità ai contribuenti.

Il provvedimento delle Entrate in estrema sintesi

Ricapitolando, le Entrate sottolineano che per tutte le cause di conciliazione che hanno in 1.033 euro la soglia massima, non si versa l’imposta di registro ma solo il cosiddetto contributo unificato. Una novità che interesserà molti contribuenti interessati da contenziosi e conciliazioni. Ciò che va sottolineato è l’apertura a tutti i gradi di giudizio, cosa questa che prima non era molto conosciuta. Erano in molti a considerare questo esonero valido solo per le cause di primo grado.
B. A.

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