Nuovo bonus formazione 4.0, il credito di imposta arriva al 70%

Aumenta la percentuale del credito di imposta per il nuovo bonus formazione 4.0. L’aliquota applicata alle spese ammissibili può arrivare al 70% nel caso delle piccole imprese e al 50% per le aziende di media grandezza. Ammesse al credito di imposta sono le imprese che sostengano spese per la formazione nei settori delle vendite e del marketing, dell’informatica e delle tecniche e tecnologie della produzione. La formazione dovrà essere effettuata da enti qualificati che siano al di fuori del contesto dell’impresa utilizzatrice. Il nuovo regime di aiuti e di crediti di imposta per le imprese è stato delineato dal decreto legge numero 50 del 2022, il cosiddetto “decreto Aiuti”.

Credito di imposta alle imprese per le attività di formazione 4.0: i riferimenti normativi

L’obiettivo del provvedimento è quello di incentivare la formazione e la valorizzazione del fattore umano all’interno delle imprese. La formazione deve essere certificata dalle attività svolte al fine di incrementare la competenza professionale degli addetti, soprattutto in ambito tecnologico e dei processi produttivi. Le nuove aliquote del credito di imposta maggiorate al 70% per le piccole imprese e al 50% per le medie imprese si applicano per i progetti formativi e le relative spese sostenute in data posteriore al 18 maggio scorso. Il provvedimento, attualmente all’esame della Corte dei conti, entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Bonus formazione 4.0, quali sono le aliquote del credito di imposta spettante alle imprese?

Le novità del nuovo bonus formazione 4.0 sono contenute nel comma 1, dell’articolo 50, del decreto legge numero 50 del 2022. In particolare, il provvedimento contiene le disposizioni normativi per applicare le percentuali maggiorate del credito di imposta spettante alle imprese per la formazione 4.0 dei propri dipendenti. Pertanto, il ministero per lo Sviluppo economico (Mise) ha disposto che:

  • il credito di imposta passi dal precedente 50% al 70% delle spese ammissibili per le imprese piccole. Il limite delle spese all’anno è pari a 300 mila euro;
  • il bonus per la formazione 4.0 passi dal 40% al 50% per le imprese di media grandezza. Il limite delle spese all’anno è pari a 250 mila euro;
  • le imprese di grandi dimensioni il bonus spettante è pari al 30% delle spese sostenute fino al tetto di 250 mila euro all’anno, come già previsto dal decreto legge numero 50 del 2022.

Chi deve fornire la formazione 4.0 ai dipendenti delle piccole e medie imprese?

La formazione ai dipendenti delle imprese deve essere fornita da enti qualificati che siano esterni all’impresa fruitrice del credito di imposta. Pertanto, i soggetti ammissibili alla formazione sono quelli elencati:

  • al comma 6, dell’articolo 3, del decreto ministeriale del 4 maggio 2018, con integrazione del comma 213 dell’articolo 1, della legge numero 160 del 2019;
  • dai centri di formazione e di alta specializzazione elencati dal comma 115, dell’articolo 1, della legge numero 232 del 2016. Tra questi ultimi si ritrovano gli European Digial Innovation Hub (Edih).

Quali sono le attività formative ammesse al credito di imposta 4.0 delle imprese per la formazione?

Le attività di formazione 4.0 ammesse al credito di imposta delle imprese oggetto di maggiorazione dell’aliquota devono comprendere l’accertamento del livello di conoscenze di base di chi riceva la formazione. Inoltre, tutte le attività formative dovranno avere una durata di almeno 24 ore. È previsto, ai fini del completamento della formazione e dell’ottenimento della maggiorazione del credito di imposta, un esame finale che attesti le qualità e le competenze acquisite durante il periodo di formazione. Per la valutazione di dipendenti che seguano i corsi di formazione 4.0 sono stati inoltre introdotti parametri determinati ai fini della misurazione dei risultati ottenute e delle competenze acquisite. Le lezioni, infine, possono essere svolte anche a distanza, nella modalità e-learning.

C. P.

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