Rateizzazione 2022 al via per le novità introdotte dal nuovo decreto aiuti. L’Agenzia delle entrare Riscossione pubblica i modelli.
Sono partite le novità per la riscossione introdotte dalla legge di conversione del Decreto aiuti. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha già pubblicato i modelli per presentare l’istanza semplificata di rateizzazione. Si prevede un innalzamento da 60 mila a 120 mila euro. Inoltre non necessita alcuna documentazione aggiuntiva. Soprattutto quella che dimostri ulteriormente l’aggravamento della condizione economica.
Il provvedimento introduce alcune modifica sulla disciplina della rateizzazione delle cartelle e degli avvisi che riguardano, non solo la soglia del debito, ma anche le rate in cui questo deve essere estinto. Infine il decreto aiuti ha resto definitiva la possibilità di compensare i crediti con i debiti iscritti a ruolo. Ma vediamo più nel dettaglio le misure introdotte.
Sono pronte direttamente sul sito dell’Agenzia delle entrare Riscossione le precisazioni in merito a quanto introdotto dal nuovo decreto aiuti. L’ente precisa che per le richieste di rateizzazione presentate a partire dal 16 luglio 2022, viene elevato da 60 mila a 120 mila la soglia per ottenere la dilazione.
Tuttavia concorre a determinare la soglia di 120 mila euro esclusivamente la somma degli importi residui delle sole cartelle o avvisi presenti nell’istanza di rateizzazione.
Inoltre, per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Mentre prima della norma erano cinque. Nel caso di decadenza tali carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.
La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. Per approfondimenti consulta le sezioni dedicate alla Rateizzazione di cittadini, imprese e professionisti.
Inoltre, è stato previsto che le disposizioni di cui alla disciplina ordinaria si applichino anche alle somme contenute nei carichi affidati all’Agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013. E in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. E’ possibile avere maggiore informazioni consultando la pagina dedicata alle Compensazioni con crediti verso la Pa nel sito dell’Agenzia delle entrate riscossione.
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