Tour operator e agenzie di viaggi: l’Inps rende note le modalità operative esonero contributivo

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L’INPS con il Messaggio 2712 del 6 luglio 2022 ha reso note le modalità operative per la richiesta dell’esonero contributivo per tour operator e agenzie di viaggio.

Esonero contributi previdenziali tour operator e agenzie di viaggi

Il decreto Sostegni Ter ( decreto legge 4 gennaio 2022- convertito in legge 25 del 2022) prevede in favore delle imprese del settore turistico e in particolare agenzie di viaggio e tour operator l’esonero contributivo per contributi previdenziali. Si tratta di una misura volta ad aiutare tali attività a far fronte ai rincari energetici.

La disciplina prevede che gli operatori del turismo con dipendenti che abbiano codice Ateco 2007 divisione 79 possano godere per il periodo aprile 2022- agosto 2022 di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Il beneficio deve essere fatto valere entro il 31 dicembre 2022. L’esonero non si estende ai contributi e premi Inail.

L’agevolazione rientra nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e di conseguenza è assoggettata ai limiti da essa previsti. Proprio per questo motivo per poterla ottenere è necessaria una preventiva autorizzazione e di conseguenza è necessario presentare domanda.

Per i dettagli su questa misura  leggi l’articolo: Esonero contributivo per tour operator e agenzie viaggi

Indicazioni operative esonero contributivo settore turismo

Il fondo previsto è di 56,25 milioni di euro per l’anno 2022.

Il codice di autorizzazione è (CA) 2J, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter” .

Il Messaggio 2712 dell’INPS precisa che sarà a breve disponibile il modello da utilizzare per potersi avvalere della agevolazione e che sarà data comunicazione della quantificazione dell’esonero e delle modalità di compilazione del modulo. Il modulo dovrà prevedere anche l’autodichiarazione del rispetto dei limiti previsti dal Temporary Framework.

Rende però già noto che l’inoltro avverrà tramite il Portale delle Agevolazioni (ex “DiResCo”).

Per ulteriori informazioni, scarica il Messaggio INPS 2712/2022

Messaggio_numero_2712_del_06-07-2022