In questa rapida guida andiamo ad occuparci di gestione condominiali e di acquisti immobiliari. Chi paga le spese di condominio dopo una compravendita di immobile? Lo scopriamo nei prossimi paragrafi.
Per rispondere alla domanda che apre la guida, possiamo fare riferimento all’articolo 63 delle Disposizione per l’attuazione del Codice Civile, il quale recita:
“Chi subentra nei diritti di un condomino, è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore (di condominio) copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”.
Dunque, stando a quanto determina la legge, nel caso di compravendita di un appartamento ubicato in uno stabile condominiale, l’acquirente ha l’ obbligo, in solido con il venditore, al pagamento delle quote condominiali relative all’anno in corso ma anche a quello precedente la vendita.
Andando a vedere la tipologia delle spese condominiali in subentro, che ricadono sul subentrate proprietario, la giurisprudenza fa una distinzione tra le spese correnti o di manutenzione ordinaria e le quote imputate ai condomini per lavori di manutenzione straordinaria.
In questo ultimo caso, il pagamento compete a chi è (o era) proprietario alla data di adozione della delibera dell’assemblea che ha disposto tali interventi (e, quindi, non alla successiva data di esecuzione delle opere deliberate).
A norma di legge, l’amministratore del condominio dovrà fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.
In buona sostanza, quindi, è normale prassi che l’acquirente di un appartamento in condominio provveda quanto prima a richiedere all’amministratore questa attestazione delle spese pregresse, onde evitare spiacevoli sorprese.
Nelle migliori ipotesi, durante la compravendita, è il venditore stesso che si premura di ottenere dall’amministratore una certificazione liberatoria, attraverso la quale l’amministratore attesta che tutte le quote dovute sono state saldate, per esibirla all’acquirente.
In ultimo, ma non ultimo, per completezza della questione, andiamo a vedere come avviene la restituzione delle spese condominiali pagate dal compratore.
Occorre sapere che l’obbligo di pagamento delle spese condominiali pregresse riguarda i rapporti tra il nuovo proprietario ed il condominio, tuttavia l’acquirente dell’appartamento può rivalersi nei confronti del venditore per ottenere il rimborso della parte di sua competenza, cioè quella relativa al periodo in cui egli era ancora proprietario dell’immobile.
Di fatti, l’acquirente ha la possibilità di esercitare l’azione di regresso contro il venditore in merito alle quote che quest’ultimo avrebbe dovuto versare al condominio; in caso in cui sia stato il nuovo proprietario a saldare il debito, egli vanta verso il precedente il diritto alla restituzione di quanto pagato.
In tal senso, la Corte di Cassazione, con una attuale ordinanza, ha confermato che il venditore deve restituire gli oneri pagati dall’acquirente dell’appartamento, pur quando essi si riferiscono al biennio antecedente alla compravendita immobiliare.
Questo, quindi è quanto vi sia di più utile e necessario da sapere in merito alla questione del pagamento delle spese condominiali dopo la compravendita di un immobile.
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