Maggiorazioni sociali alle pensioni: a chi spettano?

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Le maggiorazioni sociali alle pensioni sono degli incrementi degli importi versati in favore dei pensionati e in alcuni casi percettori di assegni di invalidità civile, ciechi civili, sordo muti e assegno sociale che percepiscono redditi bassi. Il requisito essenziale per poter percepire le maggiorazioni sociali alle pensioni è il reddito che non deve superare un determinato limite. Ecco in quali casi spettano le maggiorazioni sociali alle pensioni.

Maggiorazioni sociali alle pensioni: a chi spettano?

In Italia sono vigenti almeno 3 diverse maggiorazioni sociali alla pensione. Vediamo quali sono e da quali norme sono disciplinate.

L’articolo 1 della legge 544 del 1988 prevede una maggiorazione in favore dei titolari di assegno di pensione appartenenti alle varie gestioni per lavoratori privati, pubblici, dipendenti e autonomi. La normativa prevede che il beneficio possa essere riconosciuto al compimento del 70° anno di età. Inoltre può essere riconosciuto in base alla contribuzione fatta valere dal beneficiario (sconto di un anno di età ogni 5 anni di contribuzione) fino al limite del compimento del 65° anno di età. Il limite subisce un’ulteriore riduzione fino al 60 anni di età in caso di soggetti con invalidità riconosciuta o titolari di pensione di inabilità.

L’incremento previsto è a 516, 46 euro mensili per chi ha compiuto 70 anni di età. Per chi invece ha diritto all’integrazione senza avere compiuto 70 anni, la maggiorazione sociale è di minore importo. Dal primo gennaio 2008 l’incremento per gli ultra-settantenni è calcolato in modo che lo stesso possa raggiungere la somma di 580 euro mensili.

Affinché si abbia diritto a tali maggiorazioni è necessario che il reddito personale annuo per il 2022 non sia superiore a 6.816,42 euro annui, cioè 524,35 euro mensili.

Nel caso in cui il pensionato sia coniugato cambiano i limiti, in questo caso il reddito coniugale non deve essere superiore a 12.901,72 euro annui.

Il riconoscimento delle maggiorazioni non è mai automatico, è l’avente diritto che deve proporre domanda.

A chi spetta l’importo aggiuntivo a dicembre?

Articolo 70 comma 6 della legge 388 del 2000, istituisce un importo aggiuntivo di 154,94 euro in favore di titolari di pensioni erogate dall’INPS, a differenza degli importi precedentemente visti, in questo caso sono escluse le prestazioni assistenziali. L’importo aggiuntivo spetta nel caso in cui il reddito personale nell’arco dell’anno non superi 10.043,87 euro. L’importo viene però modulato, infatti se la somma complessiva della pensione non è superiore al minimo, si riceve il massimo. In caso contrario si ottiene un importo inferiore (6.816,42 euro per il 2022). Questo importo solitamente viene attribuito d’ufficio nel mese di dicembre, ma nel caso in cui lo stesso non sia erogato e si ritenga di averne diritto, è possibile proporre istanza attraverso la domanda di ricostituzione della pensione che può essere presentata autonomamente accedendo al sito Inps con le proprie credenziali.

Tra le maggiorazioni sociali deve essere considerata anche la quattordicesima mensilità. Per conoscere a chi spetta, leggi l’articolo:

Quattordicesima 2022 pensionati: chi potrà percepirla e a quanto ammonta?