Novità permessi legge 104, congedi parentali smart working, a partire da questo mese, ecco cosa cambierà per gli aventi diritto.
Il decreto legislativo n.105-2022 approvato dal Governo e pubblicato il 29 luglio 2022 in Gazzetta Ufficiale, introduce delle novità in materia di permessi 104, congedi parentali e smart working. Misure che servono anche ad allinearsi con gli altri paesi dell’Unione Europea. Infatti la direttiva europea 2019/1158 è intervenuta sul tema della conciliazione tra attività professionale e vita familiare. In particolare per coloro che devono prestare assistenza a disabili o anziani. La direttiva punta sul:
Le novità permessi legge 104 sono operative in Italia dal 13 agosto 2022. L’Inps con proprio messaggio n.3096 del 5 agosto 2022 ha indicato alcune precisazioni.
La novità riguarda l’eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza”. Nel decreto precedente non era riconosciuto a più di un lavoratore dipendente la possibilità di usufruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Mentre oggi si stabilisce che, fermo restando il limite di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuta a più soggetti. Infatti quelli aventi diritto possono usufruirne in via alternativa tra di loro. Un esempio è quello dei figli che assistono lo stesso genitore anziano o disabile.
Quindi dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi. Ma in modo alternativo tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.
E’ comunque già possibile richiedere i permessi legge 104. Tuttavia la domanda, come sempre, va inoltrata all’INPS. E’ possibile farlo attraverso il sito web, il contact center integrato, caf e Patronato. Tuttavia sono importanti alcune precisazioni in merito alla convivenza. Infatti, ai fini della fruizione del congedo straordinario, il convivente, deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si attesti la convivenza di fatto.
Inoltre nel caso in cui la convivenza non è ancora istaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda, una dichiarazione sostitutiva in cui si obbliga a provvedere ad istaurare una convivenza con il familiare disabile entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.
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