Pensione a 57 e 62 anni anche nel 2023, la misura non è a rischio

fondo nuove competenze

La riforma pensioni preoccupa i lavoratori. Le elezioni per rinnovare il governo, invece, ritardano gli interventi in tal senso. Se qualcosa verrà previsto, molto probabilmente sarò inserito all’interno della Legge di Bilancio di fine anno ma non si tratterà sicuramente di un intervento strutturale.

Una cosa importante da sottolineare è che ci sono misure che attualmente non sono sperimentali e che, quindi, resteranno in vigore anche per il prossimo anno. E’ il caso, ad esempio, delle pensioni contributive, della pensione anticipata ordinaria, della pensione di vecchiaia e della quota 41.

Pensione a 57 e 62 anni

Una misura che molto spesso non viene presa in considerazione è la RITA. La rendita integrativa temporanea anticipata, uno scivolo che accompagna il lavoratore alla pensione di vecchiaia e che può essere richiesta o 5 o 10 anni prima dell’età necessaria alla pensione di vecchiaia. Appunto a 62 o 57 anni, in base alla condizione lavorativa del richiedente.

Non si tratta di una misura erogata dall’INPS. Infatti si tratta di un beneficio che spetta solo a coloro che sono titolari di un fondo previdenziale complementare. Ed è proprio il fondo, grazie al tesoretto accumulato, ad erogare la rendita mensile che sarà tanto più alta quanto più consistenti sono stati i contributi versati in esso.

Ma quali sono i requisiti per l’accesso? Per il lavoratore senza occupazione è richiesto:

  • disoccupazione da almeno 24 mesi;
  • 57 anni di età almeno;
  • 5 anni di contributi versati nel fondo integrativo;
  • 20 anni di contributi versati nell’AGO.

Per chi, invece, è ancora in servizio è richiesto:

  • di cessare l’attività lavorativa;
  • 62 anni di età almeno;
  • 5 anni di contributi versati nel fondo integrativo;
  • 20 anni di contributi versati nell’AGO.

La cosa interessante è che la misura, essendo strutturale, rimarrà in vigore anche per il prossimo anno, a meno che non si intervenga in tal senso per apportare modifiche o per l’abrogazione della stessa. Ma considerando che l’anticipo in questione non prevede costo alcuno per le casse dello Stato e che il lavoratore si finanzia da solo l’anticipo pensionistico con quanto versato nel corso degli anni nella pensione complementare.