Con il Messaggio 3286 del 6 settembre 2022 l’INPS ha reso noto che dal giorno 14 settembre parte l’accertamento di esistenza in vita dell’INPS. Questa fase saà conclusa entro il 12 gennaio 2023. In caso di esito negativo l’assegno di marzo non sarà pagato. Ecco chi deve effettuare la comunicazione.
L’Inps ogni anno avvia la campagna di accertamento di esistenza in vita per i pensionati italiani che vivono all’estero. Si tratta della seconda fase dei controlli per il biennio 2022-2023. La prima fase era stata annunciata con il Messaggio 4659 del dicembre 2021 e aveva riguardato i pensionati residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi.
La seconda fase invece prenderà il via il 14 settembre 2022 e riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, a esclusione dei Paesi Scandinavi e dei Paesi dell’est Europa già interessati dalla prima fase.
L’accertamento di esistenza in vita sarà gestito da Citibank NA che curerà la spedizione delle richieste di attestazione di stato in vita nei confronti dei pensionati italiani residenti all’estero. Il modulo dovrà essere consegnato compilato alla Citibank NA seguendo le modalità indicate nella comunicazione stessa. Tale adempimento deve essere eseguito entro il 12 gennaio 2023, in caso contrario l’INPS provvederà ad erogare la prestazione del mese di febbraio 2023 in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza, se possibile. In caso di mancata riscossione personale dell’assegno pensionistico tramite le agenzie, o mancata presentazione dell’attestazione di esistenza in vita, entro il 19 febbraio 2023 dal mese di marzo 2023 sarà sospesa l’erogazione del trattamento pensionistico.
Inoltre l’INPS rende noto che, al fine di evitare l’indebita percezione di assegni pensionistici da parte di persone non più in vita, indipendentemente dall’accertamento di esistenza in vita “alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio, quali, ad esempio, i beneficiari di pensioni di nuova liquidazione non compresi nella prima fase dell’accertamento”. In questo modo si riducono i rischi derivanti dalla necessità del recupero di somme indebitamente percepite.
L’accertamento di stato in vita non viene effettuato nei confronti di pensionati residenti in Paesi con i quali vigono accordi di scambi di informazioni, ad esempio Germania e Svizzera, pensionati residenti in Belgio che beneficiano di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP) e i pensionati che riscuotono personalmente agli sportelli delle Agenzie Western Union.
In fondo all’articolo è possibile scaricare i moduli fac simile, gli stessi sono redatti in doppia lingua, cioè l’italiano e la lingua del Paese di destinazione in modo da facilitare la comunicazione.
Messaggio_numero_3286_del_06-09-2022
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