Le cartelle esattoriali sono debiti che i contribuenti hanno nei confronti dello Stato. Ma se si è disoccupati, si devono pagare lo stesso?
Se si pensa che essendo disoccupati tutti i pagamenti passano in secondo piano, si sta facendo un grosso errore. Anche perché è possibile avviare un eventuale pignoramento anche nei confronti di chi non ha un lavoro. Questo perché il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, sia quelli presenti che quelli futuri.
Quindi anche nel caso di disoccupazione occorre pagare le cartelle esattoriali. Tuttavia, ci sono delle soluzioni diverse al problema. La prima soluzione parte da un concetto di base: nessuno vieta di versare delle piccole somme. In altre parole, versando piano piano quello che si può non solo si va a ridurre il debito nei confronti dell’Erario, ma si dimostra la volontà di pagare.
Inoltre per iscrivere ipoteca sulla casa il debito deve essere almeno di 20 mila euro, mentre per il pignoramento della casa, il debito deve essere di almeno 120 mila euro. Quindi pagare, anche poco per volta, evita situazioni ben più peggiori, che invece si verificheranno certamente, se si ignorasse il debito.
L’agenzia delle entrate riscossione prevede anche la rateizzazione per il pagamento dei debiti dei contribuenti. La rateizzazione prevede delle scadenze e degli obblighi da rispettare. Tuttavia il piano ha il vantaggio di pagare poco per volta e anche parenti e familiari, se vogliono possono aiutare nei pagamenti accollarsi addirittura il debito. Ma cosa principale il piano elimina il fermo amministrativo.
Il piano di rateizzazione può anche prevedere 72 rate, per debiti fino a 60 mila euro, quindi gli importi da pagare alle scadenze sono più basse. Inoltre il mancato pagamento di una sola rata non comporta la decadenza dell’accordo. Infine la decadenza avviene solo se non si pagano cinque rate, anche non consecutive, dell’intero piano.
Se invece non si pagano le cartelle esattoriali e non si ha nemmeno la voglia di farlo attraverso piccoli pagamenti, le conseguenza possono essere tante. Infatti l’Agenzia delle entrate Riscossione può:
Nel caso in cui il contribuente debitore è sposata e in regime di comunione dei beni è possibile pignorare il 50% dei beni del coniuge come conto corrente e casa.
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