Sgravio contributivo madri lavoratrici: istruzioni operative dell’INPS

L’Inps con la Circolare 102 del 19 settembre 2022 ha fornito chiarimenti e istruzioni al fine di ottenere lo sgravio contributivo per madri lavoratrici previsto in favore delle donne che rientrano a lavoro in seguito a gravidanza.

Cos’è lo sgravio contributivo per le madri lavoratrici?

Lo sgravio contributivo in favore delle donne lavoratrici è stato introdotto nella legge di bilancio 2022 (Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ) ed è riconosciuto in favore delle donne che lavorano nel settore privato, anche agricolo.

Si tratta di una misura sperimentale, introdotta per il solo anno 2022. Naturalmente in base ai risultati potrebbero esservi anche delle estensioni. Lo sgravio ammonta al 50% e mira a favorire il rientro delle neo mamme al lavoro. L’esonero contributivo al 50% si applica alla quota di contributi che ricade sulle lavoratrici, l’istanza per ottenerlo deve però essere presentata dal datore di lavoro. Deve essere ricordato che la misura lascia intatta la quota di contributi diretta al fondo pensionistico.

L’agevolazione si riconosce per un anno (12 mesi) che decorre dal momento in cui si è verificato il rientro a lavoro. Inoltre si ha diritto allo stesso sia nel caso in cui si riprenda un rapporto di lavoro già in essere prima del congedo di maternità, sia nel caso in cui si tratti di un rapporto ex novo. Lo sgravio può essere richiesto per qualunque tipologia di contratto, quindi full time o part-time, contratto a tempo indeterminato o determinato, apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente e anche in caso di costituzione di vincolo associativo con cooperative.

Oneri del datore di lavoro per lo sgravio contributivo per madri lavoratrici

Per i datori di lavoro deve essere sottolineato che lo sgravio contributivo in favore delle madri lavoratrici ricadendo sulla quota a carico della lavoratrice non viene considerato Aiuto di Stato. Questo vuol dire che non concorre a determinare il tetto massimo previsto per gli Aiuti di Stato e non deve essere dichiarato. Naturalmente l’applicazione di questa misura non è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea.

Nelle istruzioni fornite dall’Inps si ribadisce che la misura viene concessa solo alle madri lavoratrici che abbiano fruito del periodo di congedo obbligatorio di maternità. Si deduce che nel caso in cui prima del parto non erano in corso rapporti di lavoro, si è esclusi dal beneficio. La Circolare 102  sottolinea che è possibile fruire dello sgravio contributivo di 12 mesi anche nel caso in cui la madre lavoratrice, dopo aver usufruito del periodo di congedo obbligatorio, abbia deciso di fruire anche del periodo di astensione facoltativa. La misura trova in ogni caso applicazione dal momento dell’effettivo rientro al lavoro. Il rientro deve comunque avvenire entro il 31 dicembre 2022, questo perché la misura è sperimentale e valida per il solo anno 2022.

Per quanto riguarda le istruzioni operative si è già detto che l’istanza deve essere presentata dal datore di lavoro che deve entrare nel sito Inps, “cassetto previdenziale”, selezionare “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”. Qui deve presentare un’istanza per l’attribuzione del codice “OU”.

L’esonero una volta autorizzato dalla struttura territorialmente competente dovrà essere esposto nel flusso Uniemens. Per i dettagli operativi è possibile scaricare la circolare.

Circolare_numero_102_del_19-09-2022

Nadia Pascale

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