Superbonus per eliminazione barriere architettoniche in edifici non residenziali

barriere architettoniche

L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello 465 del 2022 ha chiarito dubbi inerenti la possibilità di avvalersi delle detrazioni del Superbonus anche in caso di condomini ad uso non residenziale, nel caso specifico per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il caso: condominio non residenziale può avvalersi delle detrazioni per interventi di eliminazione barriere architettoniche?

Il soggetto Istante chiede all’Agenzia delle Entrate se può fruire delle agevolazioni previste dall’articolo 119 ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto Rilancio), introdotto dall’articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) il quale riconosce ai contribuenti la possibilità di ottenere la detrazione pari al 75% delle spese sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le spese agevolabili sono quelle sostenute tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e la detrazione spettante viene ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Nel caso in oggetto il dubbio sorge perché l’edificio è prevalentemente ad uso non residenziale, infatti è composto da 12 unità adibite a studio professionale, 2 abitazioni ad uso civile e un’autorimessa. Di conseguenza vi sarebbero limiti ai benefici del Superbonus 110%.

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Agenzia delle Entrate: gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sono ammessi al superbonus anche se non residenziali

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, come specificato nella circolare 23/E/2022, il beneficio “riguarda le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

Nella risposta si sottolinea che è essenziale che gli interventi previsti dall’articolo 119-ter, comma 4 del decreto Rilancio rispettino i requisiti previsti dal Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 che delinea le prescrizioni tecniche da rispettare per la realizzazione di interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche. Le prescrizioni tecniche sono inerenti accessibilità, adattabilità, visitabilità degli edifici.

Superbonus per eliminazione barriere architettoniche anche senza esecuzione dei lavori trainanti

A questo proposito occorre ricordare che la circolare 23/E dell’Agenzia delle Entrate svincola questa detrazione dalla necessità di realizzare lavori trainanti, cioè i lavori necessari per l’efficientamento energetico e miranti a recuperare le due classi energetiche.

Per quanto riguarda invece i limiti di spesa, l’Agenzia ricorda che per questo tipo di lavoro sono:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.