Villette a schiera e superbonus 110%: quale scadenza deve essere rispettata?

villette a schiera

Sono momenti concitati per coloro che vogliono accedere al Superbonus 110% infatti per le villette unifamiliari è vicina la scadenza del 30 settembre per la conclusione del 30% dei lavori. Per evitare questa scadenza molti cercano di capire se il proprio immobile possa essere considerato condominio, in particolare i proprietari delle villette a schiera. A chiarire i dubbi è l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello.

Le villette a schiera sono un condominio orizzontale

La villetta a schiera è un edificio unifamiliare, di proprietà esclusiva e catastalmente distinto dagli altri edifici facenti parte dello stesso complesso residenziale. Proprio per questo molte persone sono indotte a pensare che si tratti di un edificio da considerare, ai fini dell’accesso al Superbonus 110%, come una villetta unifamiliare.

Di conseguenza le villette a schiera dovrebbero sottostare ai limiti temporali previsti per questa tipologia di fabbricato che non potrà più accedere ai benefici dal 1° gennaio 2023 e con obbligo per i proprietari di dimostrare entro il 30 settembre 2022 di aver completato il 30% dei lavori previsti.

L’Agenzia delle Entrate ha però chiarito nella risposta all’interpello 9 del 5 gennaio 2021 che in realtà non è così. Le villette a schiera infatti sono parte di un unico complesso residenziale e devono essere assimilate a un “condominio orizzontale”.

Superbonus 110%: villetta a schiera senza accesso autonomo è condominio

L’Agenzia sottolinea che “Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare“.

Affinché si possa però parlare di “abitazione unifamiliare” devono esservi contestualmente due requisiti e cioè indipendenza funzionale e accesso dall’esterno autonomo e non rileva il fatto che l’edificio plurifamiliare sia o meno costituito in forma di condominio.

Con la Circolare 24/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, affinché si possa parlare di villetta unifamiliare indipendente vi deve essere un cancello autonomo che dia accesso alla strada, al cortile o a un giardino di proprietà esclusiva o un portone che affaccia direttamente in strada. Di conseguenza se la villetta a schiera è inserita “nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni”, deve parlarsi di condominio e quindi si applicano le relative norme“.

Risposta n. 9 del 5 gennaio 2021

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