Cartelle esattoriali: se emesse dopo il 31 dicembre 2020 potrebbero essere nulle

evasione fiscale

Dopo il caso delle cartelle esattoriali nulle perché notificate attraverso un indirizzo PEC non valido, scoppia un nuovo caso. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha annullato una cartella perché non emessa nei termini. Ecco cosa è successo.

La normativa da applicare alle cartelle esattoriali del 2015

L’articolo 157 del decreto Rilancio, decreto legge 34 del 2020, al comma 1 aveva previsto termini diversi per l’emissione e la notifica delle cartelle esattoriali. Per gli atti di accertamento e recupero in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, in deroga agli ordinari termini decadenziali, era previsto che l’emissione degli atti dovesse avvenire entro il 31 dicembre 2020, mentre la notifica degli stessi ha subito diverse proroghe, ma il termine ultimo previsto è il mese di febbraio 2022.

Il caso

Nel caso in oggetto l’atto di accertamento relativo all’anno di imposta 2015 in base a tali termini doveva essere emesso entro il 31 dicembre 2020 e notificato entro il mese di febbraio 2022. Il ricorrente ha però presentato ricorso in quanto nell’atto non era possibile rilevare la firma digitale come antecedente al 31 dicembre 2020. Il ricorso prevedeva anche altri motivi che entravano nel merito della pretesa erariale. Vedremo a breve perché questo inciso è importante.

L’avviso di accertamento era stato notificato nei termini e cioè il 9 marzo 2021, ma di fatto non era possibile rinvenire la data della emissione. Nei motivi della decisione la Commissione afferma “Di certo la firma digitale è stata apposta, come sostiene la ricorrente e non contestata dall’Ufficio, in data successiva a quella del 31.12.2020

Questo implica che l’Agenzia delle Entrate non ha avuto la possibilità di dimostrare che l’emissione ha avuto luogo prima dei termini previsti dal decreto Rilancio.

Nullità per vizio formale della cartella esattoriale: il tribunale non entra nel merito e dichiara la nullità

Quella sollevata dal ricorrente è solo una delle eccezioni presentate, ma di fatto, afferma il giudice, si tratta di una questione preliminare, da esaminare quindi per prima, che assorbe le altre.

Proprio per questo il giudice accetta il ricorso, condanna l’Ufficio che ha emesso l’atto al pagamento delle spese di giudizio e non entra nel merito del ricorso.

Ne è derivato che la Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha dovuto accogliere il ricorso del contribuente e dichiarare nullo l’avviso di accertamento e la cartella esattoriale.

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Sentenza 1495 CTP Bari