I soggetti invalidi che godono della legge 104 possono ereditare o essere soggetti di donazione. Ma per loro sono previste delle agevolazioni.
La donazione è il negozio giuridico previsto dal codice civile. Con la donazione una parte detto il donante intenzionalmente arricchisce l’altra, il donatario, disponendo di un proprio diritto o obbligandosi a disporne. Ma non è previsto alcun tipo di corrispettivo. Ad esempio è molto diffuso fare una donazione ai figli per regalargli gli immobili in possesso dei genitori.
Mentre la successione è il diritto di subentrare in un rapporto giuridico. Da parte di un soggetto detto successore o avente causa, a un altro soggetto detto dante causa. Quando ad esempio muore un genitore, i figli provvedono alla successione per diventare proprietari dei beni dei defunto. Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritto reali immobiliari devono versare l’imposta di successione e donazione. Tuttavia il calcolo dell’imposta è previsto con aliquota differenti a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede in caso di successione e donante e donatario in caso di donazione.
La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento (successione o donazione) è una persona con disabilità grave. Si parla di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 104/1992. Infatti in questi casi è previsto che l’imposta dovuta dal beneficiario o dall’erede si applichi solo sulla parte della quota ereditata o donate che supera l’importo di 1.500.000 euro.
Inoltre la legge n.112 del 22 giugno 2016 ha previsto l’esenzione dell’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione per quelli destinati a fondi speciali instituiti in favore delle persone con grave disabilità. Tra le principali condizioni richieste per l’esenzione, quella che il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione devono perseguire come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. Infine tale scopo deve essere espressamente indicato nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione.
E’ bene precisare che al figlio disabile spettano le stesse quote legittime degli altri fratelli. Affinché questo avvenga e ci sia certezza che la sua quota non venga contesa dagli altri fratelli, i genitori possono:
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