Ci sono delle agevolazioni specificate dalla legge 104. Infatti prevede la possibilità di acquistare un veicolo a prezzi vantaggiosi, se si rispettano le regole.
La legge del 5 febbraio 1992, n.104 rappresenta la legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Quindi le agevolazioni possono essere godute dalle persone:
Le suddette persone possono comprare veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente. Ma anche mezzi aventi una massa complessiva non superiore a 3 tonnellate oppure mezzi speciali per il trasporto di persone caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature.
Secondo quanto stabilito dalla norma, è applicabile l’Iva al 4%, invece che al 22% sull’acquisto di vetture nuove o usate. Tuttavia le automobili devono avere queste caratteristiche in merito alla cilindrata:
Inoltre l’Iva ridotta al 4% è applicabile anche all’acquisto contestuale di optional, alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento. Inoltre l’Iva agevolata si può applicare alle prestazioni di adattamento di veicoli non adatti, già posseduti dal disabile. Infine l’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).
A differenza di tributi come la tari per i disabili che sembra appunto doversi pagare, ci sono delle esenzioni, come il bollo di circolazione. Infatti i soggetti disabili sono esentati dal pagamento del bollo auto per il veicolo di cui sono intestatari. Ma l’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fisicamente a carico. Inoltre l’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione, anche se a volte queste ultime si avvalgono dell’Aci.
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA. Imposta che si paga per la registrazione dei passaggi di proprietà. Però l’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi. Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato. Infine l’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
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