Il pignoramento, l’ipoteca e fermo sono delle misure che nascono a seguito di un debito non pagato dal contribuente, ma ecco in cosa consistono.
Tutte le tre le misure: fermo, ipoteca o pignoramento possono essere da parte dell’Agenzia delle entrate. Tuttavia non è una scelta che fa a caso, ma ci sono delle regole che le caratterizzano. Per pignoramento si intende un’ingiunzione che un ufficiale giudiziario fa nei confronti di un debitore. In particolare sottrae, a garanzia di un credito, il bene indicato ed oggetto di espropriazione e i suoi frutti. Il debitore così non può godere del bene fino a quando non avrà estinto il proprio debito.
Il pignoramento viene eseguito dall’ufficiale della riscossione con la notifica del verbale al debitore. Inoltre non può essere eseguito prima che decorrano 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Mentre perde efficacia trascorsi 200 giorni senza l’effettuazione del primo incanto. Possono essere venduti all’asta i beni del debitore, tranne il caso in cui sia l’unico immobile di proprietà del debitore, sia adibito a residenza e non sia di lusso.
L’ipoteca su uno o più immobili scatta se il debito iscritto a ruolo è maggiore del tetto di 20 mila euro. Per quanto riguarda i limiti di pignorabilità di pensioni e stipendio è di un decimo se lo stipendio o la pensione sono inferiori a 2.500 euro. Mentre di un settimo se l’importo è compreso tra 2.500 e 5 mila euro.
L’ipoteca viene iscritta direttamente sui beni del debitore. E’ possibile vedere anche tramite la conservatoria dell’ufficio catastale di competenza le cartelle esattoriali che hanno generato l’ipoteca. Cioè il titolo che ha portato all’iscrizione dell’ipoteca. Tuttavia vendere una casa con ipoteca è possibile. L’atto di compravendita è valido dal punto di vista giuridico, ma solo se l’acquirente è a conoscenza del vincolo esistente sull’oggetto della transazione prima della stipula dell’atto di vendita.
Il fermo amministrativo rappresenta una peculiare tipologia di misura cautelare, disciplinata dall’art. 86, DPR n. 602/73, diretta a garantire la riscossione di crediti tributari (e non) già scaduti, a seguito dell’intervenuto decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento.
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate può essere impugnato davanti al giudice tributario, se il credito riguarda l’omesso versamento di tasse o sanzioni. Mentre davanti al giudice di pace se il provvedimento scatta a seguito di mancato pagamento di multe per infrazione del codice della strada. Infine si può impugnare davanti il giudice della sezione lavoro se si tratta di contributi previdenziali non pagati.
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