Superbonus, cessioni e comunicazioni ecco i chiarimenti dell’Ade

Il superbonus non smette di far parlare di se. Ecco alcuni chiarimenti in merito alle cessioni del crediti e alle comunicazioni da inviare.

Superbonus, le cessioni del credito

Il Superbonus continua ad essere uno dei temi caldi, soprattutto come motore di ripartenza per l’edilizia. Le novità sulla cessione del credito sembrano stiano facendo da spiraglio ed apertura verso lo sblocco delle stesse. Tuttavia l’Agenzia delle entrate con comunicato del 6 ottobre 2022 precisa alcuni chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Aiuti e Aiuti bis.

In merito alla cessione dei crediti, c’è la possibilità che la banca giri i propri crediti ai correntisti. Ma su questo viene fatta una precisazione. Infatti le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti ai propri correntisti solo se:

  • sono soggetti diversi dagli utenti e dai consumatori;
  • il correntista non può operare ulteriori cessioni.

Questa è una importante precisazione proprio in merito ai correntisti che potranno godere di queste rapporto con il proprio istituto di credito.

I ritardi e gli errori nelle comunicazioni

Anche in merito ai ritardi nelle comunicazioni interviene l’Agenzia delle entrate. Infatti si allarga la finestra temporale per tutti coloro che non hanno inviato nei tempi previsti la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”. Si tratta dell’ istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022. La data coincide con la presentazione della dichiarazione dei redditi, per cui è possibile usare tale scadenza, ma versando un importo pari alla misura minimi della sanzione stabilita.

In merito agli errori commessi nella comunicazione di opzione inviata, ci sono delle novità. Innanzitutto occorre fare una distinzione tra errore formale ed errore sostanziale. In particolare rientrano negli errori formali quelli che riguardano il riportare in modo sbagliato i dati catastali o sullo stato di avanzamento lavori. In questo caso basta una pec per la rettifica. Mentre nel caso di errori sostanziali, che incidono proprio sugli elementi sostanziali, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quindi giorno del mese successivo a quello dell’invio.

Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello a una casella pec dedicata. I modelli e gli indirizzi sono contenuti all’interno della stessa circolare e facilmente scaricabili anche dagli utenti.

 

Francesca Cavaleri

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