L’affitto a studenti universitari prevede la stipula di un contratto di locazione tra il proprietario di casa e lo studente, ma cosa funziona il recesso anticipato?
Il contratto di affitto a studenti universitari è quel contratto in cui una parte locatore (proprietario dell’immobile) concede in locazione il proprio immobile a studenti che frequentano un corso di studi universitari o equipollenti. Il contratto va regolarmente compilato in tutte le sue parti e registrato presso l’Agenzia delle entrate.
Tuttavia qualora una delle parti desideri chiedere la risoluzione anticipata del contratto può farlo. Questo deve avvenire attraverso una comunicazione di disdetta, da comunicare almeno con tre mesi di anticipo, rispetto alla scadenza del contratto. Tuttavia le parti possono prevede che l’inquilino possa lasciare l’immobile, perché ad esempio non vuole più seguire quel corso di studi dandone comunque preavviso, con lettera raccomandata o pec.
Il Sig. A proprietario di un immobile, regolarmente affittato a studenti universitari, ci manda la seguente email per chiederci un consiglio in tema di recesso anticipato.
“Buongiorno, mi ha contattato la mamma di uno dei ragazzi a cui ho locato casa, dicendomi che suo figlio vuole lasciare l’università e quindi la casa. Voleva sapere cosa fare e se deve mandarmi una raccomandata o pec. Come devo gestire i tempi e le mensilità che mi deve e non deve? Nel contratto è specificato che possono recedere in qualsiasi momento, ma con un preavviso di 90 giorni. Come devo gestire il subentro di un’altra persona visto che già c’è un collega pronto a sostituirlo?”
In merito alla comunicazione possiamo subito dire che si deve dare una comunicazione tramite pec o raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale. Ma se il contratto prevede la possibile di recedere in qualsiasi momento, occorre solo rispettare il limite di preavviso dei 90 giorni. Il conduttore dovrà pagare tutti i mesi fino al termine del periodo di preavviso e vedersi restituito la caparra iniziale, se non ci sono danni.
Come stabilito dal Decreto del 5/03/1999 e il D.M. del 30/12/2022 il locatore può trovarsi di fronte a due possibili situazioni:
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