Il bonus 150 euro dovrebbe arrivare in modo automatico, ma chi non lo riceve cosa può fare? Ecco le ultime indicazioni da parte dell’Inps.
Il bonus 150 euro spetta a tutti i lavoratori dipendenti, sia nel privato che nel pubblico, direttamente in busta paga. Tuttavia a questi si aggiungono i pensionati, i titolari di assegni sociali, gli invalidi civili, sordomuti e ciechi, oltre a chi è titolare di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
Anche per il mese di novembre, il bonus, dovrebbe arrivare automaticamente. Almeno secondo quanto disposto dalla circolare n.127 del 16 novembre dell’INPS e condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In particolar modo l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiarisce le modallità di erogazione e le casistiche per cui l’indennità sarà riconosciuta d’ufficio. Ma detta anche le regole da rispettare per coloro che ne dovranno fare richiesta.
Chi non riceverà il bonus 150 euro entro il mese di novembre potrà richiederlo in via telematica. La data di scadenza prevista è il 31 gennaio 2023. Anche se le linee guida sembrano riguardare le seguenti categorie:
Per tutte queste categorie i pagamenti partiranno dal mese di febbraio 2023. Del resto l’Inps deve anche verificare che le suddette categorie non ricevano, sotto altra forma, aiuti per affrontare il caro energia.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda.
Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono le seguenti:
Le domande si possono presentare anche tramite il servizio Contact Center al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 064164 da rete mobile. Inoltre è possibile rivolgersi al proprio Istituto di Patronato di fiducia. Infine l ‘indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali e non deve essere computata nella verifica del limite reddituale per il riconoscimento della pensione sociale o dell’assegno sociale.
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