Con le nuove norme sugli ammortizzatori sociali è stato previsto che nel caso in cui i lavoratori usufruiscano dei periodi di sospensione dal lavoro senza però recedere dal contratto di lavoro, debbano seguire corsi di formazione che consentano una migliore collocazione nel mondo del lavoro. Per coloro che si sottraggono a tale obbligo sono invece previste sanzioni. Le stesse sono ora operative. Ecco quando si applicano e quali sono.
Il decreto legislativo 148 del 2015 contiene la riforma degli ammortizzatori sociali, lo stesso nel tempo è stato sottoposto a modifiche e tra queste appare significativa quella introdotta con il decreto legge 4 del 2022. Con questa modifica si va ad intervenire sull’articolo 25 ter del decreto legislativo. Lo stesso ora prevede al comma 1 che i lavoratori “ allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali”.
Il comma 3 dello stesso articolo dispone “La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso”. Lo stesso comma stabilisce però che le modalità di accertamento delle violazioni devono essere stabilite con decreto del Ministero del Lavoro.
È entrato in vigore il 29 ottobre 2022 il nuovo decreto ministeriale 2 agosto 2022 con l’indicazione dei criteri e delle modalità di accertamento sanzionatorio per la mancata attuazione dell’obbligo formativo del lavoratore che usufruisce dell’integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro. Lo stesso prevede:
decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario nel caso di assenza senza giustificato motivo in misura compresa tra il 25% e il 50% delle ore previste per la formazione;
decurtazione della metà della mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) in caso di assenza in misura compresa tra il 50% e l’80% del monte ore stabilito;
decadenza dal trattamento di integrazione salariale nel caso di assenza senza giustificato motivo dai percorsi di formazione in misura superiore all’80%.
Nel decreto si specifica che possono costituire giustificato motivo di assenza:
documentato stato di malattia o infortunio;
servizio militare o civile;
stato di gravidanza coincidente con il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro;
citazione in tribunale;
gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
limitazione legale alla libertà di movimento (ad esempio arresti domicialiari);
ogni altro comprovato impedimento oggettivo o forza maggiore.
In seguito alla registrazione delle assenze, deve esserne data comunicazione ai servizi ispettivi territorialmente competenti che dovranno quindi effettuare gli accertamenti e in seguito darne comunicazione all’Inps in modo che siano applicate le sanzioni previste.
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