L’indennità di frequenza è una prestazione a livello economico che l’INPS eroga ai minori per favorirne l’inserimento scolastico e spetta fino al compimento della maggiore età. Ma cosa accade al giovane invalido, una volta diventato maggiorenne se ancora frequenta la scuola? Scopriamolo rispondendo ad un lettore di Money.it che ci scrive:
Buon Giorno, sono padre di una giovane in Legge 104 – ora Maggiorenne. L’INPS respinge il Rinnovo dell’Indennità di Frequenza appunto per aver raggiunto la Maggiore età.
Ora sulla, Relazione Funzionale vi era esposto che durante tutto il periodo della Scuola Secondaria di 1° grado mia figlia aveva bisogno dell’insegnante di Sostegno anche per il 4° anno ( 18 anni).
Ora mi sembra che la Normativa preveda che se mia Figlia abbia l’insegnante di Sostegno – gli sia riconosciuta anche a 18 anni una Difficoltà di Apprendimento. Non dovrebbe avere di conseguenza anche l’indennità di Frequenza pur avendo compiuto i 18 anni.? Attendo vostro Riscontro. Cordiali Saluti.
Purtroppo l’indennità di frequenza al compimento dei 18 anni viene sospesa perché si tratta di una prestazione che spetta solo agli invalidi minorenni. E non viene rinnovata neanche se la ragazza frequenta ancora la scuola. Al suo posto, però, può avere diritto alla pensione di invalidità civile.
Si tratta, infatti, di una prestazione legata all’età e non all’effettiva frequentazione della scuola da parte del’invalido. Questo perchè al minorenne invalido non viene attribuita una percentuale di invalidità civile ma solo lo status di invalido civile e proprio per questo motivo al minorenne non spetta la pensione di invalidità civile, ma l’indennità di frequenza o, al limite quella di accompagnamento nei casi più gravi.
Al compimento dei 18 anni, però, l’invalido ha diritto all’assegnazione di una percentuale di invalidità e proprio per questo l’indennità di frequenza viene meno. In base alla percentuale di invalidità assegnata, infatti, può avere diritto o meno all’assegno ordinario di invalidità parziale o totale.
E proprio per questo motivo la frequentazione della scuola è ininfluente per il diritto alla continuità dell’erogazione del beneficio. Lo stesso non è legato alla frequentazione scolastica ma all’età dell’invalido. In ogni caso rimando alla lettura di un articolo di approfondimento sui passi da fare per trasformare l’indennità di frequenza in assegno di invalidità civile.
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