I Buoni fruttiferi postali sono una forma di risparmio sempre apprezzata dalle persone, in passato consentivano ottimi rendimenti, oggi i rendimenti sono ridotti, ma in risalita grazie all’aumento del costo del denaro deciso dalla BCE. Ciò che però molti non sanno è che i buoni fruttiferi postali possono essere pignorati.
Ciò che ha reso i Buoni fruttiferi postali molto amati non sono solo i rendimenti, ma il fatto che l’investimento fosse garantito dallo Stato attraverso Cassa Depositi e Prestiti, questo per gli investitori vuol dire che il capitale è sempre garantito ( fino a prescrizione). Ciò che però molti non sanno è che i buoni fruttiferi postali possono essere oggetto di pignoramento. Si tratta di una particolare forma di pignoramento presso terzi.
Questo implica che se una persona vanta dei crediti nei confronti di altro soggetto, potrà richiedere un decreto ingiuntivo. Nel caso in cui ci sia opposizione al decreto ingiuntivo, oppure il giudice in seguito a richiesta di tale provvedimento dovesse ritenere di non poter emettere un decreto ingiuntivo e quindi si proceda ad un ordinario giudizio per accertare il credito, si potrà utilizzare la sentenza per poter iniziare la procedura esecutiva. La procedura esecutiva prevede che si possa indagare al fine di reperire beni intestati al debitore e da questa indagine potrebbe emergere che il debitore ha anche dei Buoni fruttiferi postali. In questo caso potrà essere iniziata la procedura di pignoramento presso terzi delle somme.
La cointestazione del buono fruttifero postale è una pratica molto comune, ma neanche tale escamotage protegge da una possibile esecuzione tramite pignoramento del buono fruttifero postale. In questo caso infatti le somme maturate saranno divise e il 50% delle stesse vanno al proprietario non debitore, mentre la rimanente parte andrà al creditore.
I requisiti per poter avviare il pignoramento dei buoni fruttiferi postali sono gli stessi del pignoramento in genere, quindi il creditore deve avere in mano un titolo esecutivo, può trattarsi di sentenza, decreto ingiuntivo, cambiali sottoscritte dal debitore, ordinanze previste dagli artt. 186 bis, ter e quater c.p.c., di condanna al pagamento di somme, le ordinanze interinali (art 423 c.p.c.), la condanna provvisionale (art 278 c.p.c. comma 2), i provvedimenti cautelari, atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (art. 474 c.p.c.).
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