Quali debiti sono esclusi dalla nuova “pace fiscale”?

Cambiano i rapporti fisco contribuente con la legge di bilancio 2023, ma quali cartelle sono escluse della nuova pace fiscale?

Salvini

La bozza della legge di bilancio 2023 prevede un intero capo dedicato all’agevolazione dei rapporti tra fisco e contribuente, una sorta di patto attraverso il quale è possibile ridefinire i vari rapporti tributari pendenti e quindi ripartire da zero. Sicuramente la parte più importante, o meglio che più interessa, i contribuenti è lo stralcio delle cartelle esattoriali, ma quali debiti restano esclusi dalla pace fiscale?

Esclusi dalla nuova pace fiscale gli importi superiori a 1.000 euro e affidati all’agente dal 1° gennaio 2016

L’articolo 46 della legge di bilancio 2023 prevede l’annullo automatico delle cartelle di importo fino a 1.000 euro, affidate all’agente di riscossione nel periodo tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. L’importo di 1.000 euro è comprensivo di capitale, interessi e sanzioni. È importante sottolineare che lo stralcio comprende anche i carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. “Rottamazione-ter” prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018). In base alle stime si tratta di 1.132 miliardi di carichi, di cui alcuni anche di piccolissimo importo affidati all’agente di riscossione e che, secondo le stime della Corte dei Conti, solo nel 6-7% del casi possono arrivare a riscossione.

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Restano di conseguenza escluse dallo stralcio le cartelle che non rientrano in tale asse temporale/ economico, sebbene siano previste comunque misure agevolative anche per queste.

Come sanare i debiti esclusi dalla nuova pace fiscale

Restano escluse le cartelle di importo superiore che è possibile sanare attraverso il pagamento di tutta l’imposta senza sanzioni e interessi e con rateizzazione in 5 anni. In questo caso è l’articolo 47 a definire i termini stabilendo che per le cartelle esattoriali affidate all’agente di riscossione tra il primo gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 non rientranti nell’articolo 46 ( che ricordiamo prevede la cancellazione automatica dal 1° gennaio 2023) è possibile procedere all’estinzione senza pagare interessi, sanzioni e aggio, ma versando le somme dovute a titolo di capitale, quelle previste a titolo di rimborso delle spese maturate per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento potrà essere effettuato entro il 31 luglio 2023 oppure con rateizzazione. Il numero massimo di rate è di 18, la prima e la seconda con importo minimo pari al 10% del debito e le ulteriori divise in parti uguali. La scadenza delle prime due rate è 31 luglio e 30 novembre 2023. Le altre rate avranno le seguenti scadenze:

  • 28 febbraio;
  • 31 maggio;
  • 31 luglio;
  • 30 novembre di ciascun anno.

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