Quali debiti sono esclusi dalla nuova “pace fiscale”?

Salvini

La bozza della legge di bilancio 2023 prevede un intero capo dedicato all’agevolazione dei rapporti tra fisco e contribuente, una sorta di patto attraverso il quale è possibile ridefinire i vari rapporti tributari pendenti e quindi ripartire da zero. Sicuramente la parte più importante, o meglio che più interessa, i contribuenti è lo stralcio delle cartelle esattoriali, ma quali debiti restano esclusi dalla pace fiscale?

Esclusi dalla nuova pace fiscale gli importi superiori a 1.000 euro e affidati all’agente dal 1° gennaio 2016

L’articolo 46 della legge di bilancio 2023 prevede l’annullo automatico delle cartelle di importo fino a 1.000 euro, affidate all’agente di riscossione nel periodo tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. L’importo di 1.000 euro è comprensivo di capitale, interessi e sanzioni. È importante sottolineare che lo stralcio comprende anche i carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. “Rottamazione-ter” prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018). In base alle stime si tratta di 1.132 miliardi di carichi, di cui alcuni anche di piccolissimo importo affidati all’agente di riscossione e che, secondo le stime della Corte dei Conti, solo nel 6-7% del casi possono arrivare a riscossione.

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Restano di conseguenza escluse dallo stralcio le cartelle che non rientrano in tale asse temporale/ economico, sebbene siano previste comunque misure agevolative anche per queste.

Come sanare i debiti esclusi dalla nuova pace fiscale

Restano escluse le cartelle di importo superiore che è possibile sanare attraverso il pagamento di tutta l’imposta senza sanzioni e interessi e con rateizzazione in 5 anni. In questo caso è l’articolo 47 a definire i termini stabilendo che per le cartelle esattoriali affidate all’agente di riscossione tra il primo gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 non rientranti nell’articolo 46 ( che ricordiamo prevede la cancellazione automatica dal 1° gennaio 2023) è possibile procedere all’estinzione senza pagare interessi, sanzioni e aggio, ma versando le somme dovute a titolo di capitale, quelle previste a titolo di rimborso delle spese maturate per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento potrà essere effettuato entro il 31 luglio 2023 oppure con rateizzazione. Il numero massimo di rate è di 18, la prima e la seconda con importo minimo pari al 10% del debito e le ulteriori divise in parti uguali. La scadenza delle prime due rate è 31 luglio e 30 novembre 2023. Le altre rate avranno le seguenti scadenze:

  • 28 febbraio;
  • 31 maggio;
  • 31 luglio;
  • 30 novembre di ciascun anno.

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