L’Agenzia Entrate e Riscossione ha reso note le modalità applicative per la definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti, non ricadenti in altre agevolazioni, ad esempio lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro. Ecco come si dovrà procedere.
L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce la definizione agevolata per le cartelle esattoriali affidate all’agente di riscossione nel periodo compreso tra 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 . L’importante novità è determinata dal fatto che rientrano in tale agevolazione anche cartelle esattoriali che erano già state sottoposte a misure agevolative e per le quali vi era stata decadenza.
Il contribuente per le cartelle esattoriali ricadenti nella misura ha la facoltà di chiedere la definizione agevolata pagando gli importi inizialmente previsti, senza corrispondere le somme maturate in qualità di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. Vanno invece corrisposte le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Abbiamo visto ieri, nell’articolo Stralcio cartelle esattoriali: indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate e Riscossioni
che lo stralcio delle cartelle esattoriali di importo fino a 1.000 euro è automatico al 31 marzo 2023, non vale la stessa regola per la definizione agevolata. In questo caso è il contribuente che entro il 30 aprile 2023 deve presentare una dichiarazione telematica di adesione alla procedura. Le modalità operative per tale adesione saranno pubblicate entro 20 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio 2023, ad oggi ancora non ci sono.
Nonostante manchino le regole di dettaglio, già ora l’Agenzia Entrate e Riscossioni ha reso noto che sarà possibile pagare gli importi:
Nel caso in cui si richieda il pagamento rateizzato dal mese di agosto 2023 sono applicati interessi del 2%. La regole sulla definizione agevolata prevedono inoltre la decadenza dal beneficio nel caso di omesso pagamenti, ritardo pagamento per un termine superiore a 5 giorni o insufficiente versamento.
Ricordiamo, infine, che come per lo stralcio delle cartelle esattoriali, anche in questo caso vi sono degli atti che non rientrano nel beneficio e si tratta di:
Non rientrano i carichi previdenziali privati, tranne nel caso in cui sia il singolo ente ad aderire alla definizione agevolata e ne dia comunicazione all’Agenzia Entrate e Riscossione entro il 31 gennaio 2023.
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