Coloro che sono iscritti alla Gestione Separata Inps potranno usufruire delle prestazioni Iscro 2023. Ecco i termini e le condizioni da verificare per ottenere l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.
Nella legge di bilancio 2021 è prevista la possibilità per i lavoratori autonomi di ottenere l’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa. Si tratta di una misura non strutturale, ma straordinaria di conseguenza non è dato sapere ad oggi fino a quando sarà erogata, l’unica certezza è la conferma anche per il 2023. L’indennità Iscro 2023 spetta a coloro che sono iscritti alla Gestione Separata Inps e che esercitano in modo abituale l’attività in qualità di lavoratori autonomi.
Affinché si possa ottenere l’indennità straordinaria continuità reddituale e operativa è necessario che si verifichi una determinata condizione economica e in particolare che sia stato prodotto un reddito inferiore almeno del 50% rispetto alla media dei redditi da lavoro autonomo prodotta nei tre anni antecedenti rispetto a quello per il quale si chiede l’integrazione. Nel 2023 sarà possibile chiedere l’indennità Iscro riferita al reddito prodotto nel 2022 che deve appunto essere del 50% inferiore rispetto alla media dei tre anni antecedenti.
Oltre a questo requisito è necessario:
Generalmente la domanda per poter richiedere le prestazioni Iscro possono essere presentate dal primo maggio di ogni anno, fino al 31 ottobre, si attende però la circolare dell’Inps per le istruzioni operative.
L’indennità Iscro non è particolarmente elevata, infatti è pari al 25% dell’importo dichiarato nell’ultimo semestre il richiedente ha prodotto reddito.
L’indennità viene erogata per un periodo massimo di 6 mesi a partire dal mese successivo rispetto alla presentazione della domanda. Una delle particolarità legate a questa indennità è il fatto che può essere percepita per una sola volta, questo vuol dire che chi ha presentato la domanda nel 2022 e ha ottenuto il contributo economico non potrà presentare istanza Iscro 2023. La normativa prevede comunque che non si possa superare l’importo massimo di 815,20 euro mentre l’importo minimo è di 254,75 euro.
La domanda può essere presentata autonomamente identificandosi sul sito Inps con Cie, Spid o Cns.
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