Regime forfetario al 5%: è ancora possibile aderire? A chi si rivolge?

regime forfetario al 5%

Il regime forfetario è un regime fiscale agevolato che prevede per i titolari di partita Iva con ricavi e compensi non superiori a 85.000 euro (soglia innalzata con la legge di bilancio 2023) la possibilità di scegliere tra il regime ordinario e il regime opzionale, scontando nel secondo caso una tassazione al 15%. Questa è la regola generale, ma è bene ricordare che per alcune categorie di soggetti vi è la possibilità di avere un’ulteriore agevolazione cioè il regime forfetario al 5%. Ecco di chi si tratta.

Regime forfetario al 5%: a chi si applica?

La normativa prevede che per i soggetti che aprono una nuova partita Iva vi è la possibilità per 5 anni di veder applicata una tassazione onnicomprensiva al 5%. Sebbene la legge di bilancio 2023 sia intervenuta sul regime forfetario, questa parte della disciplina non ha avuto interventi e di conseguenza è ancora vigente, anche se non se ne parla molto.

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Affinché sia applicata la tassazione al 5% è necessario che si verifichino determinati requisiti e in particolare:

Il soggetto che apre la partita Iva nei tre anni precedenti non deve aver esercitato attività di impresa, artistica o professionale in forma singola o associata. In questo caso dal punto di vista temporale è necessario fare riferimento alla data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime e non semplicemente calcolando i tre periodi di imposta antecedenti, quindi eventuali altre attività devono essere cessate da almeno tre anni al momenti di iniziare la nuova attività.

Regime forfetario al 5%: non si applica in caso di prosecuzione di attività svolta come lavoratore dipendente

La start up non deve essere la prosecuzione di altro lavoro effettuato in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, salva la possibilità di prosecuzione nel caso in cui la precedenza attività era esercitata come periodo di pratica obbligatoria per l’accesso alla professione. Per quanto riguarda la prosecuzione dell’attività, sottolinea l’Agenzia delle Entrate che viene considerata tale la mera prosecuzione di un’attività già svolta tenendo in considerazione non l’aspetto formale, ma l’aspetto sostanziale. Ciò si verifica ad esempio nel caso in cui siano utilizzati gli stessi strumenti o locali in cui veniva esercitata la precedente attività.

Se si prosegue l’attività svolta da un altro soggetto, è necessario che tale attività non abbia generato nell’anno antecedente ricavi o compensi per un ammontare superiore alla soglia prevista per l’applicazione del regime forfetario.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che non si esclude la possibilità di aderire al regime forfetario al 5% nel caso in cui il soggetto in precedenza abbia svolto la medesima attività con contratto di collaborazione o a tempo determinato che siano caratterizzati da marginalità economica.

Ricordiamo che il regime forfetario al 5% non consente la detrazione delle spese con metodo analitico, ma con metodo forfetario in base ai coefficienti di redditità.

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