Superbonus 2023 per efficientamento energetico: il quadro attuale

È arrivato il momento di fare una sintesi su tutte le possibilità di proprietari di immobili per ottenere il Superbonus

superbonus 2023

Il Superbonus per l’efficientamento energetico è stato introdotto con il decreto legge 34 del 2020. Da quel momento ha subito molte modifiche tendenti, da un lato a dare un quadro uniforme della disciplina (vista la lacunosità di quella iniziale) e dall’altro ad evitare truffe. Attualmente la disciplina del Superbonus 2023 ha subito modifiche con la legge di bilancio 2023 e con il decreto Aiuti Quater. Ecco il quadro di insieme finale attualmente in vigore per le diverse tipologie di immobili.

Superbonus 2023 per immobili unifamiliari

La prima novità importante riguarda gli immobili unifamiliari, in base alle recenti modifiche in alcuni limitati casi potranno continuare ad usufruire del Superbonus 110%. La prima cosa da fare è individuare quali sono gli immobili unifamiliari, si tratta di: edifici unifamiliari e unità immobiliari funzionalmente indipendenti site in edifici plurifamiliari, cioè villette e appartamenti in palazzina aventi però ingresso autonomo.

In questo caso sarà possibile usufruire del Superbonus 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, ma solo nel caso in cui al 30 settembre 2022 siano stati effettuati il 30% dei lavori (ricordiamo che nel 30% possono essere ricompresi anche lavori non rientranti nelle detrazioni).

Questa tipologia di immobile potrà inoltre usufruire del Superbonus 90% per i lavori eseguiti a partire dal 1° gennaio 2023.

Tali immobili potranno però usufruire delle detrazioni ora viste solo nel caso in cui il beneficiario ( titolare di un diritto di proprietà o diritto reale di godimento) abbia un reddito dichiarato inferiore a 15.000 euro, calcolati con il criterio del quoziente familiare e l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

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Superbonus 2023 per gli edifici condominiali

Il Superbonus 110% ha avuto conferma anche per gli edifici condominiali ma solo in limitati casi, cioè:

  • l’approvazione dei lavori da parte dell’assemblea condominiale sia intervenuta prima del 18 novembre 2022 (nel caso in cui la nomina dell’amministratore non sia obbligatoria, condomini fino ad 8 unità immobiliari, la data deve essere attestata in una dichiarazione sostitutiva resa dal condomino che ha presieduto l’assemblea in cui vi è stata la deliberazione);
  • Cila presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • resta il Superbonus 110% anche nel caso in cui la deliberazione dell’assembloea sia intervenuta tra il 19 e il 24 novembre 2022 e con presentazione della Cila al 25 novembre 2022.

Escluse queste opzioni, per i lavori di efficientamento energetico effettuati dai condomini, si può ottenere il Superbonus 90%.

Il quadro per la cessione del credito

Ricordiamo, infine, che per quanto riguarda la cessione del credito continua ad essere possibile la cessione alle imprese costruttrici, ai fornitori e agli istituti di intermediazione finanziaria. Tali soggetti possono a loro volta effettuare altre due cessioni, ma solo in favore di  soggetti “vigilati”, vale a dire banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Mentre alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario è sempre consentita la cessione del credito a correntisti che non siano persone fisiche e quindi a società, professionisti e titolari di partita Iva.

Per chi ha un vecchio immobile è bene ricordare che questo è il momento giusto per una ristrutturazione con efficientamento energetico, infatti, nonostante la riduzione delle detrazioni fiscali spettanti, a breve, con l’entrata in vigore della direttiva UE sulle case green potrebbero essere costretti ad effettuare i lavori.

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