Assegno maternità dei Comuni 2023: i nuovi importi

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L’assegno di maternità erogato dai Comuni aumenta, a rendere nota la notizia è il Dipartimento Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri con un comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2023. Ecco i nuovi importi dell’assegno maternità Comuni.

Assegno maternità dei Comuni 2023: a chi viene riconosciuto?

L’assegno di maternità erogato dai Comuni è previsto dall’articolo 74 del decreto legislativo 151 del 2001. Come noto, il 2022 ha fatto registrare un elevato tasso di inflazione, cioè aumento dei prezzi. Le erogazioni provenienti dal settore pubblico hanno quindi visto un aggiornamento in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall’Istituto di statistica, soggiace a tale regola anche l’assegno di maternità dei Comuni.

Ricordiamo che l’assegno di maternità Comuni 2023 spetta in caso di parto, adozione o affidamento preadottivo.

Si eroga ai cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno che però non abbiano un’altra copertura previdenziale, insomma se si percepisce l’assegno di maternità in “qualità” di donna lavoratrice, non si può percepire l’assegno maternità dei Comuni 2023. Sono però previsti dei limiti di reddito, infatti l’Isee deve avere un valore pari o inferiore, per il 2023, a 19.185,13 euro ( per il 2022 il limite era 17.747,58 euro ).

Deve essere ricordato anche che l’assegno è in realtà erogato dall’Inps, anche se la concessione formalmente proviene dal Comune di residenza.

Qual è il nuovo importo dell’assegno maternità dei Comuni 2023?

Fatta la premessa, ricordiamo che in base al Comunicato del Dipartimento Politiche della Famiglia, l’importo previsto per l’assegno maternità concesso dal Comune per il 2023 è di 383,46 euro per cinque mensilità (nel 2022 l’importo era pari a 354,73 euro). La rivalutazione adottata è stata dell’8,1%. La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza a cui spetta anche la valutazione dell’esistenza dei requisiti per l’accesso alla prestazione. Possono presentare domanda di integrazione coloro che percepiscono l’assegno di maternità, ma l’importo dello stesso sia inferiore al limite ora visto, in questo caso si dispone l’integrazione.

A fini fiscali e previdenziali l’assegno di maternità non costituisce reddito imponibile. Infine, si ricorda che lo stesso è compatibile con la percezione dell’Assegno Unico e Universale erogato dal 7° mese di gravidanza.

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