Il regime forfettario al 5% viene modificato dalla nuova legge di bilancio 2023, soprattutto in merito alla partita Iva inattiva, ma facciamo chiarezza.
Il regime forfettario prevede una tassazione sul reddito pari al 15% come una normale flat tax. Mentre per i primi cinque anni di attività questa percentuale scende al 5%. In sede di nuova legge di bilancio 2023, sono state riviste le cause di esclusione dal regime forfettario. Ad esempio il superamento della soglia e ed passaggio in corso d’anno da soggetto “non Iva” a soggetto “Iva” non solo gli unici requisiti su cui occorrono dei chiarimenti. Si ricorda che la soglia massima per perdere il beneficio del regime forfettario è innalzata a 85 mila euro.
Per accedere al regime forfettario è necessario non avere svolto un’attività nei tre anni e nemmeno come prosecuzione di una già avviata. Ma cosa succede se si ha una partita Iva aperta ma inattiva? Si può aprire una nuova attività ed accedere lo stesso al regime forfettario con l’agevolazione per i primi cinque anni con un’imposta pari al 5%?
Una partita Iva inattiva è una partita Iva che non può essere utilizzata per svolgere l’attività economica, ma il suo titolare non ha formalmente chiuso l’attività e non ha comunicato all‘Agenzia delle Entrate la cessazione dell’attività. Pertanto se un soggetto ha aperto una partita Iva, poi ad esempio è stato assunto e ha dimenticato di chiudere la sua attività, può riaprire una nuova attività usufruendo del regime forfettario?
Non c’è una risposta univoca dell’Agenzia delle entrate, ma ragionando la risposta potrebbe essere affermativa. Ma come dice la stessa norma per la determinazione dei tre anni bisogna tener conto non del periodo d’imposta, ma della data a partire da cui si vuole accedere al regime forfettario. Inoltre la semplice apertura della partita iva, oggi inattiva, non è causa di esclusione dal regime forfettario agevolato per le Start Up. Quindi occorre valutare se l’attività ha funzionato davvero o meno e se la nuova azienda non deve essere una prosecuzione della vecchia.
Il contribuente che si trova in questa situazione può accedere lo stesso al regime forfettario solo a condizione che provveda a rimuovere la causa ostativa entro la fine dell’anno. Inoltre, il Decreto Legge 193/2016 ha previsto la chiusura d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate di tutte le partite IVA considerate inattive. Pertanto non c’è motivo affinché il contribuente non possa godere delle agevolazioni previste dal regime forfettario al 5% utile per le start up.
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