Con l’entrata in vigore di una parte della legge Cartabia cambia il rito per la separazione e il divorzio che ora viene definito rito unico. Ecco cosa cambia per le coppie che decidono di separare le loro strade.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme, a partire dal 1° marzo 2023 si avrà il rito unico, le nuove regole previste dal decreto legislativo 149 del 2022 si applicano ai giudizi instaurati dopo il 1° marzo mentre per quelli pendenti al 28 febbraio 2023 si continuerà ad applicare il precedente rito. La prima novità riguarda la presentazione della domanda di separazione/divorzio che dovrà essere introdotta con ricorso.
L’introduzione del giudizio cambia in modo radicale al fine di ridurre i tempi del processo. Fin dalla prima introduzione il ricorrente deve indicare i mezzi di prova e i documenti di cui intende avvalersi per dimostrare le proprie tesi (ad esempio nel caso in cui si chieda la separazione per colpa). Nel caso in cui la parte che propone ricorso abbia delle pretese di tipo economico e in ogni caso in presenza di figli è necessario allegare:
Misura necessaria a capire se una parte deve all’altra un contributo economico, assegni in favore dei figli e quantum delle misure da adottare.
In presenza di figli, è necessario allegare anche il piano genitoriale, si tratta di un documento in cui le parti hanno “stabilito” le principali norme per l’esercizio della bigenitorialità, ad esempio visite, collocamento, indicazione degli impegni scolastici ed extra-scolastici dei minori.
Se il ricorrente all’interno del ricorso sottolinea la necessità che il giudice adotti provvedimenti urgenti in quanto potrebbe maturare un pregiudizio imminente e irreparabile, il giudice, dopo aver raccolto sommarie informazioni e quindi aver valutato la fondatezza dei rischi, «adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli». Con lo stesso decreto fissa la prima udienza entro 15 giorni per la modifica, la revoca o la conferma dei provvedimenti adottati.
Nel caso in cui non debbano essere adottati provvedimenti urgenti, viene fissata direttamente la prima udienza di comparizione, questa in base al nuovo articolo 473-bis del codice di procedura civile, entro 90 giorni dal deposito del ricorso. Entro 30 giorni dalla data fissata il convenuto può costituirsi in giudizio, le parti possono produrre ulteriori memorie difensive.
Durante l’udienza di comparizione viene effettuato il tentativo di conciliazione, se questo non va a buon fine, il giudice adotta provvedimenti temporanei, ad esempio autorizza le parti a vivere in case separate, dispone il collocamento dei figli, fissa degli assegni, e dispone il rinvio per l’assunzione delle prove, se non è necessario assumere nuove prove si passa alla trattazione orale e alla decisione della causa.
Se invece devono essere assunte nuove prove, fissa l’udienza di rimessione della causa per la decisione.
Le parti potranno:
Entro 60 giorni dall’udienza di rimessione il giudice deve depositare la sentenza. I tempi possono dilatarsi nel caso in cui debbano essere esperite consulenze tecniche d’ufficio.
Ricordiamo che la riforma Cartabia prevede che entro il 2025 debba essere istituito il tribunale unico per le famiglie.
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