Infortunio e malattia del professionista sospendono i termini per adempimenti fiscali

malattia professionista

L’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello 248 del 13 marzo 2023 ha chiarito i tempi e le modalità di sospensione dei termini per gli adempimenti in caso di infortunio e malattia dei professionisti.

Sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali per infortunio e malattia del professionista

La legge di bilancio 2022 ( legge 234 del 2021) prevede all’articolo 1, commi da 927 a 944 la sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali in favore del professionista in caso di:

  • malattia grave;
  • infortunio;
  • intervento chirurgico.

La sospensione opera a condizione che tali problematiche richiedano un ricovero ospedaliero o cure domiciliari superiori a 3 giorni.

La sospensione dei termini ha durata di 60 giorni che iniziano a decorrere dal giorno del ricovero o inizio cure. Dal momento della sospensione delle cure o dalle dimissioni in ospedale iniziano a decorrere 30 giorni per l’adempimento degli obblighi verso il Fisco.

Sospensione dei termini per i clienti in caso di malattia del professionista

Nel caso in oggetto il professionista interessato è un commercialista e di conseguenza il legislatore ha previsto la sospensione dei termini per gli adempimenti anche in favore dei clienti che evidentemente si ritrovano in una situazione di difficoltà ( comma 929, articolo 1, legge di bilancio 2022). In questo caso affinché la sospensione sia efficace è necessario che sia inviata all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate tramite Pec la lista dei nominativi dei clienti per i quali si chiede la sospensione dei termini. Nell’email è necessario allegare la copia dei mandati ricevuti da parte dei clienti.

Il periodo di sospensione dei termini è valido solo nel caso in cui la scadenza ricada nel periodo compreso tra l’inizio della malattia/ ricovero e i 60 giorni successivi.

Il comma 931 specifica invece che la sospensione è valida “dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.”

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che questo ulteriore termine di 30 giorni viene concesso al fine di dare tempo al professionista di rimettersi in pari con il lavoro e gestire tutte le pratiche.

Obblighi di comunicazione in caso di malattia del professionista

Affinché si possa far valere la sospensione dei termini è necessario rispettare gli obblighi di comunicazione indicati nei commi 934 e 935 della legge 234 del 2021. La prima cosa da sottolineare è che la sospensione per i clienti è valida nel caso in cui il mandato abbia data antecedente rispetto a quella del ricovero o inizio delle cure domiciliari. Non occorre utilizzare il criterio della data certa, infatti le norme in materia di mandato non richiedono data certa e forma scritta, proprio per questo è possibile utilizzare altre prove inerenti la data. La risposta a interpello cita “dichiarazioni, comunicazioni, modelli F24 redatti e presentati dal sottoscritto quale intermediario. Il dato è ricavabile dal cassetto fiscale dei contribuenti

La comunicazione deve avvenire in via preferenziale con posta elettronica certificata, in alternativa con raccomandata con ricevuta di ritorno. Deve essere allegato il certificato medico che attesti la condizione patologia, oltre, come già anticipato le copie dei mandati.

La risposta a Interpello precisa che non possono beneficiare della sospensione gli adempimenti per i quali la scadenza sia successiva ai 60 giorni decorrenti dall’evento perché in questo caso il cliente ha tutto il tempo per dare incarico a un altro professionista. Questo anche perché in base al Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il professionista non in grado di adempiere alle sue funzioni deve informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato.