Invalidità civile minori: l’Inps semplifica i servizi

L’invalidità civile minori è una prestazione economica riconosciuta ai minori di 18 anni che hanno minorazioni tali da rendere difficile lo svolgimento dei compiti generalmente svolti da persone della stessa età. Con il Messaggio 892 del 2 marzo 2023 l’Inps ha provveduto a rendere note le modalità semplificate attraverso le quali è ora possibile accedere alla prestazione. Ecco cosa cambia.

Inps semplifica la domanda per invalidità civile minori

Le novità riguardano i soggetti che decidono di presentare la domanda tramite patronati o associazioni di categorie. I patronati possono accedere alla domanda utilizzando l’area tematica “accesso ai servizi per i patronati” mentre le associazioni di categoria potranno effettuare l’accesso utilizzando l’identità digitale Cie, Spid o Cns.

Nella domanda, che deve essere presentata con il nome del minore, devono essere indicati:

  • i dati inerenti la richiesta di accertamento sanitario;
  • i dati amministrativi per la liquidazione in caso di riconoscimento del diritto alla prestazione;
  • dati per il pagamento;
  • dati inerenti la frequenza scolastica.

Dopo aver completato tutte le sezioni della domanda, è necessario procedere all’ “Invio domanda“.

Leggi anche: Invalidità civile 2023: nuovi importi e limiti di reddito

Invalidità civile minori: obbligo informativo per il genitore non dichiarante

Tranne nel caso in cui si sia in presenza di un unico genitore o tutore, la domanda sebbene presentata da un unico genitore deve essere notificata anche all’altro, la notifica avverrà tramite Pec oppure con raccomandata, naturalmente nella domanda devono essere inseriti i recapiti dell’altro genitore. Tutti gli atti dovranno quindi essere notificati anche al genitore che non ha presentato domanda, mentre il genitore che l’ha presentata potrà visionare lo stato della domanda accedendo all’area personale o tramite delega alle associazioni di categoria/patronato.

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda si opti per il pagamento della prestazione allo sportello, il genitore non dichiarante deve fornire consenso esplicito alla riscossione nei confronti del genitore dichiarante.

Il consenso può essere fornito tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”. Nel caso in cui ci si rivolga al patronato il consenso dovrà essere fornito attraverso il modulo delega disponibile nella sezione “allegati” il modulo deve essere sottoscritto con firma autenticata da entrambi i genitori.

Leggi anche: Indennità di frequenza minori: cos’è, a chi spetta e come richiederla

Nadia Pascale

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