Il pignoramento della pensione è una particolare forma di pignoramento presso terzi. Siccome l’assegno pensionistico viene utilizzato anche per beni essenziali alla sopravvivenza, sono previsti dei limiti al pignoramento delle somme, gli stessi sono di anno in anno adeguati. Ecco i nuovi limiti per il 2023.
Il pignoramento presso terzi è disciplinato dall’articolo 543 del codice civile che prevede il riconoscimento del diritto di un soggetto creditore di aggredire i beni del debitore sebbene gli stessi siano nella disponibilità di terzi soggetti. Con il pignoramento della pensione, l’ente previdenziale riceve da qualsiasi creditore, quindi Agenzia delle Entrate, ma anche banche e privati, un atto del giudice che dispone il pignoramento della quota della pensione. L’ente previdenziale a quel punto prima di erogare gli importi al pensionato, deve versare la quota all’ente creditore.
Si sottolinea che il pignoramento della pensione può essere disposto solo dal giudice.
In alternativa è possibile rivolgersi, sempre dietro provvedimento del giudice, alla banca o alla posta, in questo caso la pensione viene aggredita dopo che è stata erogata al titolare e quindi è l’istituto di credito presso il quale si riceve la notifica a dover provvedere.
In base alla normativa la pensione non può essere oggetto di pignoramento nella sua totalità, vi è una quota non aggredibile, la stessa corrisponde, in base al decreto Aiuti bis – decreto legge 9 agosto 2022 n. 115, a due volte la pensione minima. Di anno in anno quindi il limite cambia, siccome per il 2023 l’assegno minimo è di importo pari a 503,27 euro, la quota non aggredibile è 1.006,54 euro.
Questo non vuol dire che l’importo rimanente può essere pignorato nella sua totalità, su tale quota infatti è possibile “prelevare” il 20%.
Il limite cambia nel caso in cui vi siano più creditori, in questo caso la quota non pignorabile è pari 1,5 volte rispetto all’assegno sociale, mentre la rimanente parte può essere utilizzata per il pignoramento della pensione fino al 40%.
I limiti sono diversi nel caso in cui il pignoramento della pensione sia effettuato da parte dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso si applicano percentuali che variano in base all’importo dell’assegno pensionistico.
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