La Corte Costituzionale con la sentenza 46 del 17 marzo 2023 ha sancito un importante principio di diritto, cioè le sanzioni tributarie devono essere proporzionate soprattutto nel caso in cui emerga la volontà del contribuente di non evadere le imposte.
A sollevare la questione di legittimità costituzionale è la Commissione tributaria provinciale di Bari (Ctp Bari) e ha ad oggetto l’articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 471 del 1997 che statuisce : “nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250”.
Nel caso in oggetto il contribuente aveva omesso la presentazione della redditi relativa al regime fiscale del consolidato (regime che si applica per il calcolo dell’Ires di gruppo), ma aveva presentato nei termini la propria dichiarazione dei redditi e aveva versato, sebbene in ritardo, le imposte da lui dovute. Sebbene le imposte erano state versate in ritardo, con sanzioni ridotte grazie al ravvedimento operoso, il pagamento comunque era avvenuto prima dell’accertamento fiscale, comportamento che denota la mancanza di volontà di evadere il fisco.
Nonostante questo, l’Agenzia delle Entrate aveva inviato l’avviso di accertamento per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per un ammontare di 17.637,60 e 1.256.652,00 euro corrispondenti al 120% delle imposte da versare.
La Commissione tributaria ha ritenuto che l’applicazione dell’articolo 1 del decreto legislativo 471 del 1997 costituisca violazione dell’articolo 3 della Costituzione per violazione dei principi di proporzionalità, uguaglianza e ragionevolezza laddove non preveda l’esenzione dall’applicazione delle sanzioni dal 120% al 240% per i contribuenti che abbiano volontariamente, e prima dell’avviso di accertamento, adempiuto al versamento delle imposte. La Corte Costituzionale sposa la teoria della Commissione Tributaria Provinciale e stabilisce che le sanzioni possono essere applicate ma solo sulla quota non ancora versata e non sull’intero importo.
La Corte sottolinea che deve trovare applicazione l’articolo 6 del decreto 472 del 1997 che statuisce: Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo a cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta al minimo
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