Bonus caldaie ed infissi, la soluzione per non perdere l’agevolazione

Il bonus caldaie ed infissi prevede un “accordo vincolante” tra le parti, al fine di non perdere l’agevolazione. Ecco in cosa consiste questo accordo.

Bonus caldaie ed infissi, cosa dice il decreto cessioni

Il bonus caldaia 2023 prevede una detrazione del 65% per sostituire gli impianti di climatizzazione con apparecchi dotati di pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione. L’Agenzia delle Entrate restituisce il 50% o il 65% in detrazioni Irpef, restituendo la somma scalandola dalle tasse future. Ma per accedere al bonus caldaie ed infissi c’era anche la possibilità dello sconto in fattura o della cessione del credito. Entrambe le possibilità sono state poi bloccate dall’attuale Governo Meloni.

Ma oggi le cose sono diverse, e saranno possibii cessioni e sconto in fattura. Infatti sarà possibile usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito purché si dimostri di aver iniziato i lavori prima del 17 febbraio 2023. Come dimostrazione occorre aver già eseguito degli acconti sul prezzo tramite bonifico o l’autocertificazione che ne dimostri la data antecedente a quella di febbraio.

L’accordo vincolante tra le parti

Nel Decreto cessioni si fa riferimento ad un “accordo vincolante” in merito alle attività di edilizia libera come l’installazione di una caldaia o la sostituzione degli infissi. L’accordo comunque non è altro che un contratto controfirmato dalle parti e che attesta con autocertificazione quanto richiesto dal Governo.

Occorrono infatti due dichiarazioni sostitutive: una per il committente e una per il fornitore. I documenti servono a far assumere ad entrambe le parti la responsabilità penale di quello che dichiarano. La certificazione può essere fatta anche dall’inquilino, ma solo dietro espressa autorizzazione del proprietario dell’immobile.

Il Ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha espresso la disponibilità del Governo a valutare una disciplina transitoria a tutela degli interventi di edilizia libera non ancora realizzati ma per i quali risultassero accordi vincolanti di fornitura stipulati entro 16 febbraio.

La data cruciale è quindi aver iniziato i lavori prima del 17 febbraio 2023. Quindi entro tale data ci sono tre scenari possibili:

  • una fattura di acconto con relativo pagamento;
  • l’inizio effettivo dei lavoro;
  • un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni e servizi

Nel caso in cui siano stati versati acconti prima del 17 febbraio 2023 si potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva doppia. Se si hanno tutti questi documenti allora si potrà accedere ancora allo sconto in fattura o la cessione del credito. In ogni caso le associazioni di categorie stanno già mettendo, nei propri siti, delle dichiarazioni scaricabili da utilizzare per l’adempimento di legge. Dichiarazione, che si ricorda, deve essere sottoscritta anche dal committente.

 

Francesca Cavaleri

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