Il controllo automatico e formale delle dichiarazioni dei redditi viene eseguito dall’Agenzia delle entrate che prevede anche un nuovo servizio per il calcolo delle rate.
L’Agenzia delle entrate può effettuare controlli, in qualsiasi momento, e in modo automatico sulle dichiarazioni dei redditi. Il primo controllo avviene sulla liquidazione delle imposte in modo automatico. Un secondo controllo formale è effettuato a campione. Un terzo controllo sostanziale ha l’obiettivo di modificare i redditi dichiarati, perché non sono ritenuti veritieri, oppure è mirato a individuare i redditi non dichiarati. Qualora ci sono delle difformità, il contribuente è tenuto a versare o ad adempiere come richiesto dallo stesso ente. Anche gli eventuali versamenti possono essere inseriti in un piano di riparto.
E’ disponibile un nuovo servizio di calcolo dei piani di rateizzazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali. La funzionalità agevola i contribuenti che intendono estendere, fino a un massimo di 20 rate trimestrale, il piano di rateizzazione già in corso. La possibilità di muoversi in tal senso è prevista dalla legge di bilancio 2023. L’applicativo si affianca a quello già esistente di “Controllo automatico e formale – calcolo delle rate”.
Per beneficiare della rateizzazione è necessario pagare la prima rata entro trenta giorni dalla data in cui si riceve la comunicazione. Si tratta di 90 giorni per gli avvisi telematici all’intermediario. Mentre le rate successive alla prima, devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa) fino alla data del versamento. Inoltre ciascun versamento va effettuato tramite il modello di pagamento F24. Nel modello occorre indicare separatamente l’importo della rata e quello degli interessi per la rateazione, utilizzando i rispettivi codici tributo.
Il beneficio della rateizzazione si ha con il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Ovvero di una delle rate diverse dalla prima entr il termine di pagamento della rata successiva.
Non si decade dal beneficio della rateazione in caso di “lieve inadempimento” dovuto a:
Nei casi di “lieve inadempimento”, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’articolo 13 Dlgs 471/1997, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 Dlgs 472/1997, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro novanta giorni dalla scadenza.
Infine con la risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011 – pdf, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento.
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