Partita Iva e figli al seguito, arrivano novità a partire da quest’anno. Ecco tutto quello che può essere utile conoscere, anche in sede di maggiori entrate.
Quando si lavora fuori casa, riuscire a gestire anche i figli a volte sembra davvero un terno a lotto. Ma importanti novità sono in arrivo per i lavoratori autonomi che sono anche genitori e appartenenti al regime forfettario. Prima di iniziare ricordiamo che sono lavoratori autonomi che aderiscono al regime forfettario coloro che:
Il regime forfettario prevede l’attuazione di una tassazione agevolata del 15% oppure del 5% per le giovani partite Iva. In particolare si può usufruire del 5% per i primi cinque anni dell’attività individuale. Tuttavia sono state introdotte delle nuove regole. Infatti è stato introdotto un tetto di 100 mila euro quando viene superata l’uscita immediata già per l’anno in corso.
Con il nuovo anno 2023 però giungono delle buone notizie per le partite iva in regime forfettario. Infatti potranno beneficiare dell’assegno unico universale per figli a carico. Una bella novità per questa categoria di lavoratori. L’assegno unico universale è la misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico istituito con la legge delega 46/2021. L’assegno unico anche per quest’anno dipende dal valore dell’Isee del nucleo familiare. Si tratta di un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
Infine secondo quanto riportato sul sito dell’Inps, ente che lo eroga, spetta a tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc. Quindi rientrano anche i lavoratori autonomi che aderiscono al regime forfettario, che potranno quindi presentare regolare richiesta.
Dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, hanno presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta o oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS ha continuato a erogare d’ufficio l’assegno, senza la necessità di presentare una nuova domanda.
Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2023, l’Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2023. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.
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