Entra in vigore il nuovo Codice degli appalti previsto nel decreto legislativo 36 del 2023 e tra le norme che cambiano nel settore degli appalti pubblici vi sono quelle sul principio di rotazione regolato dall’articolo 49 del Codice degli appalti.
Il principio di rotazione era precedentemente disciplinato dall’art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 vi sono però ora delle significative modifiche.
Il principio di rotazione trova applicazione nelle categorie di appalti sotto soglia, cioè quegli appalti affidati con procedure semplificate, ad esempio con procedura negoziata o affidamento diretto. Gli obiettivi sono la tutela del principio di concorrenza ed evitare una posizione di dominio di un’impresa.
Il principio di rotazione prevede il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto all’impresa uscente in seguito a due affidamenti consecutivi che abbiano ad oggetto un appalto:
La disciplina prevede che già nella fase degli inviti alle imprese a presentare una proposta debba essere rispettato il principio di rotazione.
Il secondo punto della nuova disciplina prevede la possibilità per la stazione appaltante, ad esempio il Comune X, di ripartire gli affidamenti in fasce di prezzo, in questo caso l’obbligo di rotazione può essere riferito alla singola fascia economica, ad esempio l’impresa Zeta ha avuto per due anni l’affidamento della manutenzione strade in fascia economica 2, al terzo incarico non potrà partecipare alla procedura per lo stesso lavoro in fascia economica 2, ma può partecipare all’affidamento del lavoro in fascia 3.
Inoltre, il comma 4 dell’articolo 49 stabilisce che “in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.” Le condizioni che ora abbiamo visto non devono però essere alternative, ma devono tutte concorrere, quindi essere presenti.
Il comma 6 invece stabilisce che è sempre possibile l’affidamento diretto senza rispetto del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro. In precedenza tale soglia era fissata a 1.000 euro. Tale deroga con innalzamento del limite viene giustificata dal fatto che è in grado di velocizzare le procedure e quindi rispetta il principio di economicità ed efficienza della Pubblica Amministrazione.
Le norme sull’obbligo di rotazione non trovano applicazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di iniziare una procedura semplificata di affidamento senza limitare il numero di operatori economici che possono partecipare alla procedura. In questo caso viene infatti meno la necessità di tutelare il principio di concorrenza e non vi è il rischio che possano consolidarsi delle posizioni di dominio.
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