Ipoteca e pignoramento sono davvero un problema per il contribuente. Anche in sede di trasferimento di un immobile ipotecato, occorre cancellarla.
Sia l’ipoteca che il pignoramento arrivano a seguito di un debito non pagato del contribuente. L’ipoteca su uno o più immobili scatta se il debito iscritto a ruolo è maggiore del tetto di 20 mila euro. Per quanto riguarda i limiti di pignorabilità di pensioni e stipendio è di un decimo se lo stipendio o la pensione sono inferiori a 2.500 euro. Mentre di un settimo se l’importo è compreso tra 2.500 e 5 mila euro.
Mentre per pignoramento si intende un’ingiunzione che un ufficiale giudiziario fa nei confronti di un debitore. In particolare sottrae, a garanzia di un credito, il bene indicato ed oggetto di espropriazione e i suoi frutti. Il debitore così non può godere del bene fino a quando non avrà estinto il proprio debito. In ogni caso si è prima ricevuta una cartella esattoriale che non è stata pagata e su quel debito occorre prendere provvedimenti.
Se il debito non può essere oggetto di rateizzazione o rottamazione, si può sempre cercare di saldarlo e chiedere l’annullamento del provvedimento. Ad esempio se il debito è inferiore a 120 mila euro, l’immobile di proprietà non può essere messo all’asta. Ma l’esattore può iscrivere ipoteca se il debito è superiore a 20 mila euro.
Invece se il debito supera i 20 mila euro, si può pagare la parte necessaria a far scendere il debito al di sotto di tale cifra per poi richiedere la cancellazione dell’ipoteca. Anche perché il l’Agenzia delle entrate riscossione, non può rifiutare pagamenti parziali.
Altro modo per cancellare l’ipoteca ed il pignoramento è avviare una procedura di sovraindebitamento. L’avvocato dovrà rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) il quale redigerà un piano di pagamento per l’uscita definitiva dal debito attraverso, per chi può permetterselo, un pagamento parziale. Sarà poi il giudice a valutare la situazione e deciderà se il programma dell’OCC è adeguato.
La cancellazione semplificata d’ipoteca è un procedimento che riguarda le ipoteche iscritte a garanzia di mutui e finanziamenti, anche non fondiari, concessi da chi esercita attività bancaria e finanziaria e da enti di previdenza obbligatoria ai loro dipendenti e iscritti.
Per richiedere la cancellazione semplificata di un’ipoteca, il creditore deve inviare, con modalità telematica, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito al competente ufficio dell‘Agenzia – Reparto Servizi di pubblicità immobiliare. L’utilizzo del servizio è subordinato alla preventiva abilitazione al servizio presentazione documenti.
Il Conservatore riceve e controlla la “comunicazione di estinzione dell’obbligazione”, la inserisce nel “registro delle comunicazioni”, verifica la mancata comunicazione della “permanenza” dell’ipoteca nei 30 giorni dall’estinzione dell’obbligazione e, entro il giorno successivo, cancella d’ufficio l’ipoteca, senza spese.
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