Le ristrutturazioni edilizie sono uno degli argomenti più spinosi degli ultimi tempi questo perché le norme sono cambiate di frequente negli ultimi anni e di conseguenza si è generata molta confusione che l’Agenzia delle entrate prova a dipanare con risposte alle istanze dei contribuenti.
Tra le domande poste vi è quella sulla trasmissibilità delle detrazioni per le spese edilizie agli eredi. Ecco cosa dice l’Agenzia delle entrate.
Con il decreto 34 del 2020 si è provveduto a riscrivere le norme sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edili. In particolare per il Superbonus, il bonus barriere architettoniche e il bonus sisma si è prevista la possibilità di ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Si tratta di agevolazioni che permettono di ottenere subito quanto speso.
Dal mese di febbraio 2023 c’è stata un’inversione di tendenza notevole, infatti è stata eliminata la possibilità di ottenere la cessione del credito e lo sconto in fattura, resta invece la possibilità di ottenere le detrazioni fiscali e il contribuente può scegliere se spalmare le stesse fino a 10 anni.
Si possono ottenere le classiche detrazioni fiscali anche su crediti incagliati.
Se per la cessione del credito e sconto in fattura non si creavano problemi inerenti gli eredi perché il credito di imposta veniva liquidato immediatamente attraverso la cessione al fornitore o a terzi soggetti, non è così per le detrazioni. Può capitare che dopo aver riscosso alcune rate, o nessuna, il titolare venga meno. Cosa succede in questi casi? Le detrazioni si perdono? Questa la domanda che un contribuente ha posto all’Agenzia delle entrate che ha così risposto.
La domanda specifica posta è stata: “Una persona deceduta lo scorso anno stava usufruendo delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie, avendo realizzato interventi su un’abitazione non di proprietà ma in affitto, con regolare contratto di locazione registrato. Le rate restanti di detrazione non ancora richieste si trasferiscono al convivente?”
In questo specifico caso la risposta dell’Agenzia delle entrate è stata positiva, ma al presentarsi di determinate condizioni. Infatti, l’AdE richiede che il convivente possa usufruire delle detrazioni fiscali solo nel caso in cui oltre ad avere la qualità di “convivente” sia anche erede della persona deceduta e che subentri nel contratto di locazione.
Precisa l’Agenzia che non spettano le rate residue della detrazione nel caso in cui il soggetto subentrante nel contratto di locazione non sia un erede. Ad esempio, non spetta nel caso di convivente di fatto non nominato erede dal de cuius oppure nel caso di coniuge che non abba accettato l’eredità.
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