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Superbonus e bonus edilizi, aggiornata la piattaforma per le cessioni

Superbonus e bonus edilizi è aggiornata la piattaforma per le cessioni dei crediti che derivanno a tutti i bonus edilizi, le ultime novità

Superbonus e bonus edilizi, cosa succede?

E’ stata aggiornata la “Piattaforma cessione crediti” accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. Le modifiche rispondono all’allineamento con la nuova disciplina introdotta dal decreto Aiuti Quater (articolo 9, comma 4, del Dl n. 176/2022). Il decreto consenti di suddividere in 10 rate annuali i bonus edilizi residui derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo.

Le  modalità sono definite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia con la risoluzione n. 19 del 2 maggio 2023 in cui sono stati istituiti i codici tributo necessari per spendere in compensazione, tramite F24, le somme derivanti dalla nuove rate.

Come accedere alla piattaforma?

La piattaforma è utilizzata dai titolari dei crediti e dai fornitori che hanno applicato lo sconto o dai cessionari dei bonus, per trasmettere la comunicazione con cui dichiarano di aderire alla rateizzazione. I soggetti cessionari dei crediti d’imposta e delle detrazioni per interventi edilizi possono accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla “piattaforma cessione crediti”. Così si possono visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli ed effettuare le altre operazioni consentite dalle disposizioni vigenti.

Inoltre per accedere alla piattaforma, dopo l’autenticazione seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni” e quindi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”. Online sul sito dell’Agenzia delle entrate è possibile consultare il manuale per la corretta gestione della piattaforma. Infine il manuale che guida all’utilizzo del servizio precisa che la ripartizione può riguardare la quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni

Quali credito sono oggetto della rateizzazione?

In particolare, la ripartizione può essere comunicata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus (codici tributo 6921, 7701 e 7711);
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus (codici tributo 7708 e 7718). Nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713). Sono inclusi gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (codici tributo 7707 e 7717).

Inoltre la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui trattasi, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. Mentre la comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Superbonus e bonus edilizi, le nuove rate detraibili

Le “nuove” rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni costituiscono dei crediti utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Senza bisogno di accettazione o altre formalità, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e non possono essere cedute ad altri soggetti, né ulteriormente ripartite. La quota di ciascuna nuova rata non utilizzata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Per comunicare la ripartizione dei crediti residui in dieci rate annuali è anzitutto necessario individuare la rata originaria da ripartire, attraverso il relativo anno di riferimento e/o il codice tributo, utilizzando la funzione di selezione presente nel manuale.

Francesca Cavaleri

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