Rientro capitali dall’estero, nessuna proroga. Ecco le scadenze

rientro capitali

Può capitare che anche ai piani alti vi siano delle sviste e quindi una notizia data per certa alla fine si rivela un errore. Questo è ciò che in sintesi è capitato con la notizia della proroga dei termini al 30 settembre 2023 per il rientro capitali dall’estero. La norma doveva essere contenuta decreto bollette-bis (dl. n. 79/2023) pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 giugno.

Rientro capitali detenuti all’estero

I capitali degli italiani detenuti all’estero rappresentano partecipazioni dirette e indirette di cittadini italiani in società non localizzate in Italia. Gli utili prodotti in tali attività spesso fuggono alla tassazione e per evitare una sorta di “caccia alle streghe” si applica una tassa agevolata sostitutiva che dovrebbe invogliare le persone a far rientrare tali capitali.

L’imposta sostitutiva prevede per i capitali detenuti nell’ambito di attività di impresa l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota al 9%, mentre per i capitali detenuti da persone fisiche vi è la possibilità di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 30% degli utili e utili non distribuiti.

Attenzione, i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva sul rimpatrio degli utili non sono prorogati!

La notizia della proroga dei termini per il versamento dell’imposta sostitutiva per il rientro degli utili detenuti all’estero era contenuta in una comunicazione di Palazzo Chigi, questo è il motivo per il quale molte fonti giornalistiche avevano dato la notizia ritenendola affidabile. Il comunicato stampa n° 41 di Palazzo Chigi conteneva effettivamente la notizia della proroga, ma la stessa non è stata poi inserita all’interno del decreto. In questo momento non è possibile capire chi abbia commesso l’errore, cioè se effettivamente la proroga doveva esservi, ma per errore non è in decreto, o se in realtà non vi è mai stata alcuna intenzione di proroga.

Nel frattempo per evitare ulteriore confusione vi è la modifica del comunicato con l’eliminazione della parte inerente il termine del versamento dell’imposta per il rimpatrio degli utili.

Scade quindi oggi il termine per il versamento ed è possibile effettuarlo fino al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Dopo il 31 luglio è possibile optare per il pagamento tramite ravvedimento operoso.

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