Può capitare che anche ai piani alti vi siano delle sviste e quindi una notizia data per certa alla fine si rivela un errore. Questo è ciò che in sintesi è capitato con la notizia della proroga dei termini al 30 settembre 2023 per il rientro capitali dall’estero. La norma doveva essere contenuta decreto bollette-bis (dl. n. 79/2023) pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 giugno.
I capitali degli italiani detenuti all’estero rappresentano partecipazioni dirette e indirette di cittadini italiani in società non localizzate in Italia. Gli utili prodotti in tali attività spesso fuggono alla tassazione e per evitare una sorta di “caccia alle streghe” si applica una tassa agevolata sostitutiva che dovrebbe invogliare le persone a far rientrare tali capitali.
L’imposta sostitutiva prevede per i capitali detenuti nell’ambito di attività di impresa l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota al 9%, mentre per i capitali detenuti da persone fisiche vi è la possibilità di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 30% degli utili e utili non distribuiti.
La notizia della proroga dei termini per il versamento dell’imposta sostitutiva per il rientro degli utili detenuti all’estero era contenuta in una comunicazione di Palazzo Chigi, questo è il motivo per il quale molte fonti giornalistiche avevano dato la notizia ritenendola affidabile. Il comunicato stampa n° 41 di Palazzo Chigi conteneva effettivamente la notizia della proroga, ma la stessa non è stata poi inserita all’interno del decreto. In questo momento non è possibile capire chi abbia commesso l’errore, cioè se effettivamente la proroga doveva esservi, ma per errore non è in decreto, o se in realtà non vi è mai stata alcuna intenzione di proroga.
Nel frattempo per evitare ulteriore confusione vi è la modifica del comunicato con l’eliminazione della parte inerente il termine del versamento dell’imposta per il rimpatrio degli utili.
Scade quindi oggi il termine per il versamento ed è possibile effettuarlo fino al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Dopo il 31 luglio è possibile optare per il pagamento tramite ravvedimento operoso.
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