Superbonus, tutte le novità nella circolare dell’Agenzia delle entrate

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Il Superbonus in questi anni ha subito notevoli modifiche al punto che la normativa iniziale risulta ad oggi completamente stravolta. Gli interventi normativi sono stati numerosi e a breve intervallo di tempo e chi si è ritrovato a dover applicare le norme ha avuto molti motivi di confusione. Anche per questo motivo l’Agenzia delle entrate ha pensato a una circolare ricognitiva delle regole ad oggi in vigore che almeno per i prossimi mesi dovrebbero rimanere invariate. Ecco le norme che si applicano.

Ambito di applicazione delle nuove norme Superbonus

L’Agenzia sottolinea che le nuove norme si applicano a:

  • i condomini e le persone fisiche proprietarie o comproprietarie con altre persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate
  • edifici unifamiliari;
  • enti del terzo settore;
  • Iacp;
  • interventi di demolizione e ricostruzione.

La normativa prevede ora il decalage, cioè la riduzione delle agevolazioni fiscali per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2023.

Il decalage si applica a: condomini, persone fisiche, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.

Il decalage prevede agevolazione al:

  • 90% per spese sostenute nel 2023;
  • 70% per spese del 2024;
  • 65% per spese del 2025.

Superbonus al 110% in questi casi

C’è però una deroga infatti per gli edifici unifamiliari oppure unità immobiliari con accesso autonomo ( villette a schiera) è possibile avvalersi per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023 dell’agevolazione al 110% nel caso in cui al 30 settembre 2022 risultava completato il 30% dei lavori programmati.

Per quanto invece riguarda gli altri immobili unifamiliari, è possibile avvalersi delle detrazioni al 90% al verificarsi di queste condizioni:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • l’immobile sia adibito ad abitazione principale;
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Si applicano per determinare il reddito i principi indicati nel decreto Bilancio per il quoziente familiare.

Gli istituti autonomi case popolari (Iacp) e altri istituti comunque denominati aventi le stesse finalità sociali, potranno beneficiare del Superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Eccezioni, quando non si applica il decalage al 90%?

La circolare fa una ricognizione relativa al passaggio dall’aliquota di agevolazione al 90%. La stessa non si applica nel caso in cui:

  • i condomini abbiano presentato la Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) entro il 31 dicembre 2022 e abbiano adottato la delibera d’assemblea prima del 18 novembre 2022;
  • la Cila risulta presentata al 25 novembre 2022 e la delibera di assemblea sia stata adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022;
  • per edifici diversi dai condomini la Cilas risulti presentata prima del 25 novembre 2022;
  • interventi di demolizione e ricostruzione per i quali risulti presentata l’istanza di acquisizione del titolo per gli interventi al 31 dicembre 2022.

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