Assegno di incollocabilità, cambia l’importo erogato dall’Inail

assegno di incollocabilità

Con decreto del Ministero del Lavoro è stato aumentato l’importo dell’assegno di incollocabilità erogato dall’Inail in favore di persone vittime di incidenti sul lavoro, ecco i nuovi importi.

Assegno di incollocabilità, aumenta l’importo

L’Inail con la circolare 34/2023 rende noto il nuovo importo dell’assegno di incollocabilità che dal 1° luglio 2023 è di 290,11 euro, l’ultimo importo erogato nel mese di giugno era di 268,37 euro, si tratta quindi di un aumento di circa 23 euro.

L’assegno in questione viene erogato ai titolari di rendita Inail che non abbiano ancora compiuto i 65 anni di età e che in seguito a un infortunio sul lavoro o malattia profesionale non siano più in condizione di svolgere un’attività di lavoro e non siano destinatari di una collocazione obbligatoria adatta alle loro condizioni.

Affinché si possa ottenere l’assegno di incollocabilità occorre che sia riconosciuto un grado di invalidità almeno del 34% se l’infortunio si è verificato prima del 31 dicembre 2006. Per eventi verificatisi successivamente, la menomazione dell’integrità psico-fisica/danno biologico deve essere superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000.

L’assegno di incollocabilità è erogato insieme alla rendita Inail e viene rivalutato annualmente dal primo luglio in base all’indice di inflazione registrato.

Ricordiamo che l’assegno di incollocabilità non viene erogato in modo automatico dall’Inail al riconoscimento dell’invalidità dovuta a infortunio sul lavoro o malattia professionale, ma solo dietro domanda da parte dell’interessato.