Assicurazione condominio, come portarla in detrazione

assicurazione condominio

Se il condominio stipula una polizza a copertura del rischio eventi calamitosi, i singoli condomini possono portare in detrazione le somme spese? Come possono farlo? Questa è la domanda sull’assicurazione condominio che un contribuente ha posto all’Agenzia delle Entrate che ha risposto tramite la rubrica sul sito FiscoOggi.

Detrazione assicurazione condominio per eventi calamitosi

Con la legge di bilancio 2018 si è prevista la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per la polizza assicurativa copertura del rischio calamità naturali. L’obiettivo è incentivare questa tipologia, visto che in Italia sono sempre più frequenti eventi che mettono a rischio la stabilità delle abitazioni.

La legge riconosce la possibilità di portare in detrazione il 19% di quanto speso per la stipula della polizza assicurativa casa a copertura del rischio eventi calamitosi. Il dubbio del contribuente sorge per il fatto che la polizza è stata stipulata dal condominio e ricade sull’intero fabbricato e non sulle singole unità abitative.

A questo punto è opportuno sottolineare che la detrazione non può essere fruita per altre tipologie di copertura assicurativa e in particolare per il rischio furto.

Fatta questa premessa l’Agenzia delle Entrate al quesito risponde in modo positivo. In particolare la detrazione può essere fatta valere anche per “fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze”.

Come far valere la detrazione assicurazione condomini per eventi calamitosi

Per far valere la detrazione fiscale è necessario che l’amministratore di condominio consegni al singolo condomino il certificato relativo alla quota di premio versata dal singolo condomino.
In alternativa è possibile far valere la detrazione attraverso copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata.

Naturalmente il condomino che eventualmente non ha pagato la quota non potrà far valere la detrazione.

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